Accertamento sintetico: rileva solo il contributo economico dei familiari stretti
La Corte di Cassazione con sentenza n. 5365 depositata in data 7 marzo 2014 ha stabilito che ai fini dell'accertamento sintetico basato sul redditometro rileva il contributo economico dei familiari stretti e non dei conviventi: la coabitazione di terzi o affini del contribuente non è un indice ai fini del calcolo dell'imponibile.
Il caso in questione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una signora anziana contro l'avviso di accertamento che aveva elevato il suo reddito a causa del grosso investimento che il figlio aveva fatto del suo denaro, circa 500mila euro.
I giudici hanno affermato che "con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo in base ai cosìdetti coefficienti presuntivi (cd. redditometri), la prova contraria - richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza di redditi esistenti o soggetti a ritenuta alla fonte a tiolo d'imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente - implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare che includa esclusivamente la famiglia naturale costitutita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto se minori."
La presunzione di concorso dei familiari alla produzione di reddito ha fondamento nel vincolo che lega tali soggetti: tale presunzione non sussiste per i redditi prodotti dagli altri familiari, come gli affini.
Si ricorda, ancora, che per i contribuenti che traggono i prorpi mezzi di sostentamento grazie ad elargizioni dei genitori non è necessaria la prova documentale riferita a ciascuna elargizione