Agenzia delle entrate: nozione di valore unitario di mercato
L'Agenzia delle entrate con la risoluzione 27/E del 12 marzo 2014 chiarisce che la nozione di “valore unitario”, indicato dal comma 2 dell'articolo 108 del Dpr 917 del 1986, assume una rilevanza specifica in relazione ai beni c.d. autoprodotti distribuiti gratuitamente, ossia quelli alla cui produzione e/o commercializzazione sia rivolta l’attività propria dell’impresa.
L'istante aveva richiesto un parere su quale tra il valore di mercato e il costo di produzione rilevasse ai fini della deducibilità de beni c.d. autoprodotti.
Diversamente dai beni destinati ad omaggio ma acquistati da terzi e per i quali la spesa sostenuta per l’acquisto coincide con il valore di mercato, per tali beni sussiste una divergenza tra valore (di mercato) e costo sostenuto.
L'Agenzia delle entrate osserva per che i beni autoprodotti il valore di mercato rileva unicamente al fine di individuare la spesa di rappresentanza da sottoporre al regime della deducibilità limitata previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto MEFdel 2008 (plafond di deducibilità).
Dal momento in cui una spesa viene qualificata come spesa di rappresentanza (valore di mercato superiore ai 50,00 euro) al limite di deducibilità previsto dal decreto MEF, concorrerà per intero il costo sostenuto dall'impresa indipendentemente che lo stesso sia inferiore o meno ai 50,00 euro.
Se invece il valore di mercato del bene autoprodotto è inferiore ai 50,00 euro (deroga al limite di deducibilità previsto dall'articolo 108 comma 2 del Tuir), l'intero costo di produzione è deducibile.
Si ricorda che...
Spese di rappresentanza
Il decreto del 19 novembre 2008 del MISE individua come spese di rappresentanza:
- le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni e dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa
- le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa
- ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nei punti precedenti