Unico 2014: al debutto il prospetto per gli errori contabili
Nel modello UNICO 2014 è stato inserito il "nuovo" prospetto per gli errori contabili, con cui viene introdotta la possibilità di utilizzare la dichiarazione per la correzione di errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nell'esercizio di competenza, la cui dichiarazione non è più emendabile (ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998).
La Circolare n. 31/E del 24 settembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di correzione degli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza.
Da un punto di vista contabile sia i principi nazionali sia i principi IAS/IFRS consentono di rimediare alla mancata imputazione di costi e ricavi contabilizzandoli nel conto economico o nello stato patrimoniale (per i soggetti IAS/IFRSadopter) dell’anno di rilevazione dello sbaglio commesso.
I soggetti interessati sono le imprese in contabilità ordinaria che opereranno, a seconda che si tratti di un componente negativo o di un componente positivo a non essere stato rilevato nel corretto esecizio di competenza ma sia contabilizzato in un periodo di imposta successivo, una variazione in aumento o in diminuzione nel quadro RF rispettivamente al rigo RF31 (campo 1 codice 35) o RF55 (campo 1 codice 37).
L'Agenzia delle entrate inoltre chiarisce che per il recupero di un componente negativo nel caso in cui l'annualità sia ancora emendabile occorrerà presentare una dichiarazione integrativa a favore indicando tra le variazioni in diminuzione il componente stesso compilando nel quadro RF il rigo RF55 (campo 1 codice 36); nel caso incece in cui l’annualità oggetto di errore non sia più correggibile, il contribuente dovrà “riliquidare” in via autonoma tutte le annualità d’imposta interessate dall’errore, facendo confluire gli effetti di tale ricostruzione nella dichiarazione integrativa ancora presentabile, compilando il nuovo prospetto del quadro RS "Errori contabili" (un prospetto per ogni periodo di imposta interessato).
Nel caso in cui si sia omesso un componente positivo andrà invece presentata una dichiarazione integrativa a sfavore relativa al periodo d'imposta in cui il componente è stato omesso; nel caso in cui gli effetti dell'omissione del componente positivo produca effetti anche per le annualità successive, occorrerà presentare tante dichiarazioni integrative a sfavore quante sono le annualità interessate.
Infine nell'ipotesi in cui gli errori contabili siano stati commessi da soggetti in trasparenza fiscale, il prospetto del quadro RS "Errori contabili" andrà compilato sia dal soggetto trasparente sia dai soci su cui ricadono gli effetti delle riliquidazioni; così come nel caso del consolidato fiscale. E nell'ipotesi in cui gli errori contabili siano stati commessi da soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie, il prospetto del quadro RS andrà compilato dal soggetto avente causa che dovrà però inserire il codice fisacle del dante causa nell'apposito campo.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche ai fini IRAP: nella sezione IV del quadro IC è stato previsto il campo 1 "Errori contabili" sia al rigo IC51 "Altre varizioni in aumento", sia al rigo IC57 "Altre variazioni in diminuzione" ed è stato introdotta l'apposita sezione XIII "Errori contabili".