Fisco

Cassazione: agevolazione prima casa in caso di immobile in costruzione


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7067 del 26 marzo 2014 ha sancito che il mancato trasferimento di residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro i diciotto mesi, fa decadere il beneficio fiscale prima casa, anche se il fabbricato risulta in costruzione.

Nella sentenza si legge infatti che "la realizzazione dell’impegno di trasferire la residenza, elemento costitutivo per conseguire il beneficio richiesto e solo provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell’atto, costituisce, quindi, un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, obbligo che va rispettato, pure, da parte dell’acquirente di un immobile in corso di costruzione, non essendo ravvisabili, in assenza di specifiche disposizioni normative, plausibili ragioni per differenziare, ai fini della fruizione dell’agevolazione in esame, il regime fiscale di siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato, tenuto conto del congruo margine di tempo concesso dal legislatore ai fini dell’attuazione della destinazione dichiarata in seno all’atto".

Secondo la Corte, il protrarsi dei lavori di completamento dell'immobile non rappresenta un "evento dovuto a causa di forza maggiore caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità ed imprevedibilità e sopravvenuto alla stipula dell'atto", che costituirebbe unico motivo di non decadenza dall'agevolazione prima casa.