Modello UNICO 2014 Società di persone
Il Modello UNICO 2014 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione con riferimento ai redditi e all’IVA.
Si ricorda che, sulla base delle disposizioni previste DPR 322 del 22 luglio 1998 e successive modificazioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l’anno solare e che sono tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che della dichiarazione IVA.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, possono presentare la dichiarazione IVA in via autonoma i soggetti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale. E’, inoltre, consentita la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio al fine di beneficiare dell’esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, anche nel caso in cui dalla dichiarazione stessa emerga un saldo a debito (Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 25 gennaio 2011).
Il modello UNICO 2014 – Società di persone ed equiparate si compone di due modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:
- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono prevalentemente contrassegnati dalla lettera R
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V
Costituiscono, inoltre, parte integrante i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli:
- studi di settore
- dei parametri
- indicatori di normalità economica (INE)
I modelli per la dichiarazione dei redditi e dell’IVA, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.
Contribuenti obbligati alla presentazione del modello:
Società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:
- società semplici
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE
Modalità e termini di presentazione:
La dichiarazione, da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:
- direttamente
- tramite intermediari abilitati
In base al DPR. n. 322 del 1998, la dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, va presentata per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998), entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente, nei casi in cui non è consentito includerle nella dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).
Ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.