Lavoro

Gestione separata: aliquote contributive, di computo, massimale e minimale per l'anno 2014


In data 4 febbraio 2014 è stata pubblicata la Circolare INPS n.18 recante "Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014". Vediamo nel dettaglio le novità.

Aliquote contributive e di computo

L’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ai commi 491 e 744, ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014.

Il comma 491 ha disposto che per i soggetti iscritti alla gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 sia elevata al 22%, mentre il successivo comma 744 ha previsto che per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata, per l’anno 2014 l’aliquota contributiva rimane fissata al 27%.

Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata, invece, l’aliquota contributiva e di computo è fissata al 28%. Rientrano in questa tipologia tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo.

Pertanto le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2014 sono complessivamente fissate come segue:

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Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55%e al 45 % dell’onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello dicorresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico (per i titolari di partita IVA).

Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 27,72, del 28,72 e del 22% sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a euro 100.123 per il 2014.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2014

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori i cui compensi, ai sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d’imposta precedente.

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2014 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2013 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2013.

Minimale per l’accredito contributivo

L’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito per l’anno 2014, è pari ad euro 15.516,00. Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 22% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.413,52 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 27,72%  o del 28,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale rispettivamente pari ad euro 4.301,03 e ad euro 4.456,19.

Qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi saràuna contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.