MEF: sospesa la ritenuta del 20% sui flussi finanziari esteri
La ritenuta automatica del 20% applicabile sui flussi finanziari dall'estero prevista dalla legge 97/2013 è stata sospesa a partire dal giorno 20 febbraio 2014.
A renderlo noto è il comunicato stampa del Ministero delle finanze n. 46:
"Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data odierna un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari".
Le eventuali ritenute subite a partire dalla data di entrata in vigore della normativa (1° febbraio 2014) saranno restituite.
La normativa:
La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato dall'articolo 9 del Legge n. 97/2013, prevede l’obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20% sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria.
Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante una autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.
Ai fini del corretto adempimento dei predetti obblighi di sostituzione tributaria, il contribuente deve fornire ogni utile informazione per individuare l’eventuale natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni, le ritenute o le imposte sostitutive vanno applicate sull’intero importo del flusso ricevuto in pagamento.
Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti.
L’intermediario comunica le posizioni per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte.