Fisco

MEF: sospesa la ritenuta del 20% sui flussi finanziari esteri


La ritenuta automatica del 20% applicabile sui flussi finanziari dall'estero prevista dalla legge 97/2013 è stata sospesa a partire dal giorno 20 febbraio 2014.

A renderlo noto è il comunicato stampa del Ministero delle finanze n. 46:

"Su richiesta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato assunto in data odierna un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che sospende l’operatività della ritenuta del 20 percento sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria applicata automaticamente dagli intermediari finanziari".

Le eventuali ritenute subite a partire dalla data di entrata in vigore della normativa (1° febbraio 2014) saranno restituite.

La normativa:

La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 2, del D.L. n. 167/1990, modificato dall'articolo 9 del  Legge n. 97/2013, prevede l’obbligo, per gli intermediari residenti, di applicare la ritenuta del 20% sui redditi derivanti da investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria.

Il prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il  contribuente non attesti,  mediante una autocertificazione resa  in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. L’autocertificazione può essere resa in via preventiva e riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati presso il medesimo intermediario, salva contraria specifica indicazione da parte del contribuente.  

Ai  fini  del  corretto  adempimento  dei  predetti  obblighi  di  sostituzione  tributaria,  il contribuente  deve  fornire  ogni  utile  informazione  per  individuare  l’eventuale  natura reddituale del flusso nonché la fattispecie e la relativa base imponibile. In mancanza di tali informazioni,  le ritenute  o  le  imposte  sostitutive  vanno  applicate  sull’intero  importo  del flusso ricevuto in pagamento.

Per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo si presume che i flussi finanziari siano derivanti dall’esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte dei medesimi contribuenti. 

L’intermediario comunica le posizioni  per le quali non sia stato applicato il prelievo alla fonte.