Pensione lavori usuranti: domande entro il 1°marzo 2014
L'INPS con Messaggio n.2668 del 19 febbraio 2014 ha ricordato che il 1°marzo scade il termine per la presentazione delle domande di accesso anticipato al trattamento pensionistico per i lavoratori impiegati in attività paarticolarmente faticose e pesanti, ai sensi del D.Lgs n. 67/2011.
Beneficio
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti
Lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo - le categorie di lavoratori destinatari del beneficio in parola, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3; se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3, così come riassunto nella tabella che segue.
* Requisiti adeguati all'incremento della speranza di vita per effetto del decreto interministeriale 6 dicembre 2011, in attuazione dell'art.12 della L.122/2010
Lavoratori a turni
1) Occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno: per detta categoria di lavoratori sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui sopra.
2) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3; se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.
3) Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2014, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3; se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.
Regime delle decorrenze
Ai trattamenti pensionistici da liquidare ai lavoratori destinatari del beneficio in esame, continuano ad applicarsi le cosiddette “finestre mobili”. Pertanto la prima decorrenza utile è fissata:
- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per coloro che accedono al trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti, per i lavoratori che accedono altrattamento pensionistico a carico della gestione speciale dei lavoratori autonomi.
La presentazione della domanda oltre il termine del 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione massimo di un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
- ctre mesi per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Presentazione domanda di pensione e riconoscimento del beneficio
L’accesso anticipato al trattamento pensionistico è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge. In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminati i casi in cui l’accoglimento della domanda di accesso al beneficio è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2014.
Nel caso in cui, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.