Fisco

Il commercialista che si avvale esclusivamente di praticanti non paga l'IRAP


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2520 del 5 febbraio 2014 sancisce che non è soggetto al pagamento dell’IRAP il commercialista che, nell’esercizio della professione, si avvale dell’aiuto di praticanti e non di personale dipendente.

Nel caso di specie il contribuente propone ricorso contro il silenzio rifiuto dell'Amministrazione finanziaria con riferimento a un'istanza di rimborso IRAP.

I giudici di primo grado e di secondo grado confermano però la legittimità dell'assoggettamento all'IRAP dei redditi professionali prodotti dal dottore commercialista, il quale ricorre per Cassazione.

Secondo i giudici di legittimità, invece, la Commissione Tributaria Regionale nella formulazione della sentenza non ha tenuto conto del fatto che il contribuente si avvale esclusivamente di praticanti e non di personale dipendente.

In base a quanto enunciato in più occasioni dalla Cassazione si ha autonoma organizzazione quando il contribuente sia il responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione e si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.

Spetta al contribuente che chiede il rimborso dell’imposta dimostrare l’assenza di queste condizioni e nel caso di specie la presenza di soli praticanti non configura un'autonoma organizzazione e non legittima l'assoggettamento all'IRAP.