Verbale di apertura cassette di sicurezza: esclusa l'imposta di registro
La risoluzione n. 2/E del 24 gennaio 2013 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come per il verbale d’inventario redatto all’apertura delle cassette di sicurezza non vige l'obbligo di registrazione in termine fisso, in base all’articolo 5 della tabella allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR del 26 aprile 1986, n. 131).
Secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 6, del Dlgs 346/1990, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, le cassette di sicurezza possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione finanziaria o di un notaio, tenuto alla redazione di un verbale d’inventario.
Nell’ipotesi di specie, il verbale redatto in caso di apertura di una cassetta di sicurezza è previsto da disposizioni tributarie ed ha la precisa finalità di assolvere una funzione di natura fiscale consistente nella certificazione dell’esatta individuazione delle cose mobili o dei valori contenuti nella cassetta, al fine di determinare l’attivo ereditario appartenente al de cuius e, quindi, l’applicazione su di esso dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Di fatto, l’obbligo di redazione dell’inventario previsto dall’articolo 48, comma 6, del D.Lgs. n. 346 del 1990, è finalizzato ad esigenze di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, al fine di evitare che i beni appartenenti al de cuius sfuggano all’imposizione. Tenuto conto che gli effetti giuridici dell’atto redatto dal notaio o dal funzionario dell’amministrazione fiscale rilevano nell’ambito di un procedimento finalizzato alla corretta applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni si può giungere alla definitiva conclusione che trova applicazione quanto previsto dalla disposizione dettata dall’articolo 5 della tabella allegata al TUR liberando dall'obbligo di richiedere la registrazione per il verbale d'inventario.