Fisco

Cassazione: non sempre l'IVA sulle spese inerenti all'oggetto sociale è detraibile


Nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato, ritenendola indebita, la detrazione dell'IVA sulla fattura relativa all'unica operazione di acquisto effettuata da una società immobiliare, consistente nell'acquisto di un bene immobile.

La Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello che l'Agenzia delle Entrate aveva proposto contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, la quale aveva annullato l'avviso di rettifica della detrazione IVA.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, la "mera qualità soggettiva di società costituita in forma diversa dalla società semplice non è sufficiente al riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta sulle operazioni passive"; ulteriore e imprescindibile requisito è il carattere oggettivo dell'attività svolta che deve consistere in un'attività economica diretta alla produzione od allo scambio di beni e servizi.

Non è corretto basarsi sul presupposto che una società costituita nelle forme previste dall'art. 2249 C.C. svolge sempre attività commerciale e che le società commerciali svolgono sempre atti d'impresa.

Inoltre ulteriore condizione necessaria per la detrazione dell'IVA è l'inerenza della spesa all'esercizio dell'attività di impresa, arte o professione.

Nel caso di specie, quindi, due sono i requisiti da verificare: se la società contribuente abbia effettivamente esercitato stabilmente un'attività economica rilevante ai fini IVA e se l'operazione passiva di acquisto dell'immobile sia strumentale all'esercizio di tale attività.

Da tale verifica emerge che l'impresa non aveva un'organizzazione autonoma ma dipendeva organizzativamente e finanziariamente dalla società controllante e che non aveva mai svolto in concreto attività di impresa, ma dalla data di costituzione fino alla data della dichiarazione di fallimento, pur avendo come oggetto sociale "l'acquisto, la vendita, la permuta, la gestione e locazione di beni mobili e immobili" si era limitata all'acquisto dell'immobile in questione.

Secondo i giudici di legittimità "è del tutto irrilevante la mera qualità soggettiva di società commerciale del contribuente, laddove la operazione passiva, per le modalità con le quali è compiuta e per le condizioni soggettive ed oggettive che caratterizzano l'atto di acquisto, non possa ricondursi allo svolgimento della attività di impresa della stessa società, o perchè non strumentale alla realizzazione delle operazioni attive contemplate dall'oggetto sociale o perchè non riferibile all'attività di impresa in quanto difettano, nel caso concreto, i requisiti di riconoscibilità dell'effettivo svolgimento di una siffatta attività economica".

In conclusione la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3452 del 14 febbraio 2014 afferma che il diritto alla detrazione dell'IVA non è automatico neppure se le spese sono inerenti all'oggetto sociale.