Cassazione: Niente IRAP per il medico con due studi professionali
La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce autonoma organizzazione l'utilizzo di più sedi per lo svolgimento dell'attività.
Con la sentenza n. 2967 del 10 febbraio 2014, il giudice di legittimità ha stabilito che il requisito dell'autonoma organizzazione non sussiste nel caso del professionista medico, convenzionato con il servizio sanitario, che utilizza due studi.
il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso del fisco contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Veneto che respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, accogliendo l’istanza di un contribuente finalizzata ad ottenere il rimborso dell'Irap versata.
Per la Corte di cassazione, Il giudice di merito ha motivato in maniera esaustiva la non sussistenza di una stabile organizzazione, requisito indispensabile per l'assoggettamento all'IRAP.
Si ricorda che...
La sentenza 3678 del 16 febbraio 2007 della Corte di cassazione ha stabilito che occorre attenersi ai seguenti principi di diritto, in merito all'assoggettabilità all'IRAP del reddito professionale:
- “L’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa commerciale costituisce presupposto dell’Irap qualora si tratti di attività ‘autonomamente organizzata"
- “Il requisito dell’‘autonoma organizzazione’ dell’attività di lavoro autonomo il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l’attività di lavoro autonomo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che secondo l’id quod plerumque accidit costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”
Con circolare n. 45/E del 2008, l'Agenzia delle entrate individua gli elementi che identificano l'autonoma organizzazione:
- impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui, anche se assunti medianti contratti a progetto, programma di lavoro. L’affidamento a terzi, in modo non occasionale, di attività tipiche dell’attività, normalmente svolte all’interno dello studio, deve, essere valutata ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione.
- utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, le necessità minime per l’esercizio dell’attività anche qualora non vengano acquisiti direttamente, ma siano forniti da terzi, a qualunque titolo.