L'indennità suppletiva di clientela è deducibile solo nell'esercizio in cui viene corrisposta
La Cassazione con la sentenza n. 4115 del 20 febbraio 2014 afferma che l'indennità suppletiva di clientela non è accantonabile fiscalmente ma è deducibile dal reddito solo nell'esercizio in cui viene corrisposta.
Nel caso in esame la Commissione Tributaria centrale annullava l'avviso di accertamento spiccato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società con il quale accertava un maggior reddito.
I giudici di legittimità ribaltano la decisione osservando che "in tema di accertamento dei redditi, l'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale - poiché connotata dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione - costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale sia nell’“an” sia nel “quantum”. Ne consegue che tale indennità non è accantonabile fiscalmente e, quindi, non è deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 70 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, manifestando invece la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui venga concretamente corrisposta, secondo il generale principio sancito dall'art. 75, primo comma, secondo periodo, del citato d.P.R. n. 917 del 1986”.
Inolre la Cassazione afferma che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, gli interessi passivi sono deducibili se sostenuti nell'esercizio di impresa e se si riferiscono ad attività o operazioni da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito d'impresa, non essendo sufficiente che tali interessi si riferiscano ad acquisizione di capitali da parte dell'impresa e siano stati da questa corrisposti,occorrendo dimostrare le ragioni giustificative delle relative operazioni di finanziamento e il concreto impiego delle somme conseguite in attività produttive di quel reddito. Ne può ritenersi alternativamente applicabile la disposizione dell'art. 10 lett. c) del d.P.R. n. 597 del 1973, relativa alla deducibilità dal reddito complessivo di interessi passivi documentati, poiché la deducibilità afferente gli interessi relativi al reddito di impresa è espressamente regolata dall'art. 58, ultimo comma, del citato d.P.R.”.