Lavoro

INPS: determinati i minimali contributivi per il 2014


L'INPS con Circolare n.20 del 6 febbraio 2014 ha fornito informazioni riguardanti la determinazione, per l'anno 2014, del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. 

Nello specifico l'Istituto si rivolge ai datori di lavoro tenuti alla presentazione:

  1. della denuncia contributiva mensile Uniemens;
  2. della denuncia mensile analatica Uniemens - Lista PosPA (Gestione ex Indpap);
  3. della denuncia contributiva mensile Uniemens- Lista PosSportSpet (Gestione ex Enplas).

I limiti di retribuzione giornaliera sono stati rivalutati per l’anno 2014 in base alla variazione percentuale da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni che, secondo i calcoli dell’Istat per l’anno 2013, è stata pari all’1,1%. 

Si ricorda, infatti, che per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. In particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi  deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti  in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Esaminiamo di seguito le informazioni relative alla denuncia contributiva mensile Uniemens (pto.1); per la Lista PosPA e PosSportSpet rinviamo al testo della Circolare in oggetto.

Denuncia contributiva mensile Uniemens

Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori - il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all’anno 2014, risulta essere pari a 47,58 euro, mentre il minimale orario è pari a 7,14 euro.

L'Istituto riporta nelle tabelle A e B (allegato 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 2014. Tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere d'importo inferiore, a € 47,58 (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio .2014, pari a € 500,88 mensili).

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In riferimento ai lavoratori soci delle cooperative sociali e altre cooperative, la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere rapportata al numero di giornate di effettiva occupazione.

Retribuzioni convenzionali in genere -  Ai fini dell’individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera occorre riferirsi a quanto disposto dall’art. 1 del D.L. n. 402 del 1981, convertito in legge n. 537 del 1981, il quale fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16. Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni in argomento é pari, per l’anno 2014, a € 26,44.

Rapporti di lavoro a tempo parziale - per i rapporti di lavoro a tempo parziale, trova applicazione l'art. 1, co.1, della legge n. 389 del 1989, ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997.  In linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo per il minimale orario  è il seguente: € 47,58 x 6 / 40 = € 7,14.

Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co.18, della legge 335/1995, per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato nella misura di 1,1%, è pari, per l'anno 2014, a € 100.123,27 che arrotondato all’unità di euro è pari a €100.123.

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi -  Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro, rapportato al trattamento minimo di € 500,88 per l'anno 2014, risulta pertanto pari ad una retribuzione settimanale di €200,35.

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Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2014

Le aziende che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2014 non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate, possono regolarizzare detto periodo, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, ovvero entro il 16 maggio.