Fisco

Modello IRAP 2014


Il Modello IRAP 2014 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2013, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta:

  • Locale, in quanto applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione
  • Reale, poichè non prende in esame il soggetto di imposta ma le tipologie di attività esercitate dallo stesso.

Presupposto dell’imposta

E' l’esercizio abituale, nel territorio di una o più regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla produzione di servizi;  

L'IRAP incide sul valore aggiunto prodotto nell'esercizio di attività  autonomamente organizzate.

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Presentazione del modello

La dichiarazione da presentare per via telematica all’Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

  • direttamente;
  • tramite intermediari abilitati;
  • tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico.

I contribuenti soggetti ad IRES per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2013 non devono utilizzare il presente modello ma quello approvato l’anno precedente.

I contribuenti diversi da quelli soggetti ad IRES, per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2013, devono
utilizzare il presente modello, sempreché lo stesso sia disponibile alla data di scadenza del termine di presentazione; in caso contrario
deve essere utilizzato il modello approvato l’anno precedente

Quando si presenta

In base al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata
entro:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, il termine è fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale)
  • per i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, il termine è fissato nell’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Base imponibile

La base imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive è definita dalla differenza tra il valore della produzione (lett. A dello schema di conto economico, di cui all’art. 2425 cod.civ.) e i costi della produzione (lett. B), con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

Pertanto, la riclassificazione dei ricavi e dei costi rilevanti ai fini IRAP in base allo schema di conto economico dettato dal codice civile deve essere fatta anche dalle imprese in regime di contabilità semplificata.

Nella determinazione della base imponibile si deve tenere conto delle modifiche introdotte dalla L. 244/2007, la quale ha apportato importanti innovazioni per le società di capitali, mentre ha lasciato quasi invariato le modalità di determinazione dell’imposta per le persone fisiche e società di persone, pur dando la possibilità, in quest’ultimo caso, a coloro che svolgono la propria attività in regime di contabilità ordinaria, di optare per le stesse modalità di determinazione dell’IRAP delle società di capitali.

Pertanto vengono introdotti due differenti metodologie di determinazione della base imponibile IRAP, una per le società di capitali ed una per gli altri soggetti (ditte individuali e società di persone).

Sono indeducibili ai fini IRAP, per tutti i soggetti, le seguenti voci:

  • i costi relativi al personale, alle collaborazioni coordinate e continuative/progetto (e, più in generale, alle prestazioni di lavoro assimilato al lavoro dipendente), fatta eccezione per i premi INAIL e per le spese relative agli apprendisti
  • i costi sostenuti in relazione ad attività commerciali non esercitate abitualmente e ad attività di lavoro autonomo occasionali;
  • i compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere
  • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
  • gli interessi passivi, nonché la quota di interessi compresa nei canoni di leasing
  • le perdite su crediti
  • l’Imposta Municipale propria (IMU)

Aliquota applicabile e versamento

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota ordinaria del 3,9% per le imprese industriali, commerciali e di servizi (diverse aliquote sono previste per particolari imprese quali, ad  esempio, le banche, le assicurazioni e le cooperative sociali). Rilevanti modifiche in materia sono state introdotte dall’art. 23 del DL 98/2011 che, già a decorrere dall’anno d’imposta 2011, prevede la possibilità per le Regioni di incrementare tale aliquota fino ad un massimo dell’1% (e per quelle con deficit sanitario vi può essere una ulteriore maggiorazione dello 0,15%).

Ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto IRAP, devono essere eseguiti:

  • entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all’art. 5 del TUIR
  • entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente.

Agggiornamento del 20 marzo 2014 

E' stato pubblicato sul sito dell'agenzia delle entrate un documento contenente le novità principali del modello IRAP 2014.