Fisco

Diritto annuale: non applicabile la mini sanatoria prevista dalla legge di stabilità 2014


La “mini sanatoria” prevista dalla L. 147 del 27 dicembre 2013 (stabilità 2014), all'art. 1 commi da 618 a 624, relativa all’azzeramento degli interessi di mora per debiti iscritti a ruolo emesso da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni e affidato in riscossione fino al 31 ottobre 2013, non è applicabile al diritto annuale.

L'elenco previsto dalla legge di stabilità non include le Camere di commercio tra gli enti interessati ed è da considerarsi tassativo.

Le cartelle ricevute dalle società incaricate della riscossione del diritto annuale per omesso o tardivo versamento o per altre violazioni nel pagamento, sono dovute secondo le indicazioni e gli importi contenuti nella stessa cartella e con le scadenze in essa indicate, non rientrando nella sospensione delle procedure di riscossione.

Si ricorda che...

Disciplina della mini sanatoria:

Soggetti interessati: soggetti con debiti verso uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione entro il 31 ottobre 2013.

Modalità di adesione: i soggetti interessati devono provvedere al pagamento dell'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto. Restano dovute lesomme spettanti all'agente della riscossione. (comma 618).

Termini entro cui aderire28 febbraio 2014 (comma 620)

Ulteriori effetti: il comma 623 prevede una sospensione della riscossione dei carichi di cui al comma 618fino al giorno 15 marzo 2014, per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative. Per le somme oggette della sanatoria dunque, non potranno essere intraprese azioni esecutive o cautelari, da parte dell'agente della riscossione, e quelle già disposte saranno sospese. La sospensione dei termini di prescrizione (fino al 15 marzo 2014) allunga i tempi per poter impugnare eventuali altri atti di riscossione non oggetto della sanatoria.

Si segnala infine che le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

 Obblighi dell'agente incaricato della riscossione:

  • deve trasmettere, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il pagamento (comma 621)
  • deve comunicare mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito (comma 622)