Le novità del reddito d'impresa e di lavoro autonomo UNICO 2014
1. Dl. 24 gennaio 2012 n. 1 (decreto liberalizzazioni)
L’art. 70 ha stabilito che le risorse del fondo istituito dall’art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, possono essere utilizzate per la concessione delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 341, lettere da a) a d), della legge n. 296 del 2006, in favore delle piccole e micro imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, situate nella Zona Franca Urbana di L’Aquila.
L’art. 91 prevede la possibilità di richiedere la sospensione della c.d. exit tax di cui al comma 1 del predetto art. 166 per i soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari.
2. Dl. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
L’art. 29 ha previsto gli incentivi all'investimento in start-up innovative per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016
3. L. 24 dicembre 2012, n. 228
L’art. 1, comma 189, lett. d), n.2), ha modificato l’art. 51 del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 stabilendo che gli immobili sono esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione.
L’art. 1, comma 501, ha modificato l’art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR, come modificato, da ultimo, dall’art. 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riducendo dal 27,5 per cento al 20 per cento la percentuale di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
L’art. 1, comma 512, ha previsto che, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, il reddito dominicale e quello agrario sono rivalutati del 15%, mentre per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento.
4. Dl. 21 giugno 2013, n. 69
E' stabilito che le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione possano effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio dell’unità da diporto e che, per queste società, il noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità.
I proventi derivanti dall’attività di noleggio di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento.
5. Dl. 28 giugno 2013, n. 76
Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e di cui all’art. 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
6. L. 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1 (Legge di stabilità per il 2014)
La lettera b) del comma 160 modifica il comma 5 dell’art. 101 del TUIR. Le perdite su crediti diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del TUIR, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
E' previsto che l’imposta municipale propria (IMU) relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 30 per cento per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014.