Assegno nucleo familiare pensionati pubblici over 65: sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro
L'INPS con Circolare n.11 del 27 gennaio 2014 ha fornito chiarimenti in merito all'assegno per il Nucleo Familiare e nello specifico sulla sussistenza dello stato di inabilità a proficuo lavoro nei confronti dei pensionati pubblici ultrasessantacinquenni.
Assegno per il nucleo familare: quadro normativo
L'Istituto ricorda che l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, prevede al comma 2 che l’assegno per il nucleo familiare competa in misura differenziata:
- in rapporto al numero dei componenti;
- in rapporto al reddito del nucleo stesso secondo tabelle prestabilite
I livelli di reddito di tali tabelle sono aumentati nei casi in cui il nucleo familiare comprenda soggetti che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età. Del nucleo fanno parte anche i figli ed equiparati di età superiore ai diciotto anni compiuti qualora si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi a proficuo lavoro.
La Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – per effetto delle sentenza n. 7668 del 23/5/1996, ha inoltre stabilito che l’assegno per il nucleo familiare spetta anche, nel caso in cui il nucleo sia composto da una sola persona, al coniuge superstite che si trovi nella condizione di assoluta inabilità a proficuo lavoro e sia già titolare di pensione indiretta o di reversibilità.
Condizioni per il riconoscimento del beneficio
Il riconoscimento del beneficio in oggetto è subordinato alla presentazione del certificato rilasciato dalla competente A.S.L. da cui risulti espressamente che “il soggetto si trova, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro”.
La documentazione comprovante la sussistenza dello stato invalidante caso dovrà essere sottoposta al vaglio dell’Ufficio Sanitario di Sede, affinché il Responsabile della UOC (Unità Operativa Complessa), ovvero delle UOST (Unità Operative Semplici Territoriali), o altro medico da lui delegato, esprima il giudizio medico legale definitivo, assumendosi, comunque, la responsabilità del giudizio.
Il personale medico-legale dell’Istituto dovrà valutare, caso per caso, il tipo di invalidità evidenziata dal richiedente i benefici di cui trattasi, nonché riconoscere, se ne sussistono le condizioni, lo stato inabilitante derivante, dall’accertamento della menomazione sofferta.
Le Sedi provinciali e/o territoriali dovranno provvedereall’attribuzione del beneficio in questione, ove ne ricorrano tutte le condizioni per il riconoscimento, in base ad apposita istanza dell’interessato, tenendo comunque presente ilimiti della prescrizione quinquennale.