Fisco

Diritto annuale 2014: modalità di pagamento e sanzioni per omesso versamento


Con nota del 5 dicembre 2013, Prot. n° 0201237, il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato le misure del diritto annuale già definite per l’anno 2013 (per misure fisse, fasce e aliquote di fatturato e misure transitorie vedere news "Diritto annuale 2014: nessuna variazione")

Si ricorda che non sono tenute al pagamento del diritto annuale per l’anno 2014:

  • Le imprese individuali e i soggetti REA che abbiano cessato l'attività entro il 31 dicembre 2013 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014
  • Le società di persone e i consorzi che risultino sciolti senza messa in liquidazione entro il 31 dicembre 2013 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014
  • Le società e gli altri soggetti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale, o il piano di riparto entro il 31 dicembre 2013 e presentino la domanda di cancellazione al Registro delle imprese entro il 30 gennaio 2014

Modalità di presentazione

Come disposto con nota informativa n° 3 del 14.12.2010, poiché dal 1° aprile 2010, con l’avvio della Comunicazione Unica, tutte le domande inviate al Registro delle Imprese sono presentate con modalità telematica, con decorrenza 1° gennaio 2011 l’importo del diritto annuale è sempre prelevato direttamente dal Registro delle Imprese, anche quando non espressamente richiesto nelle NOTE del modello.

Se non fosse possibile tale modalità, resta comunque salva la possibilità di pagare il diritto dovuto tramite modello F24 telematico, o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Per la compilazione del modello F24 l’impresa deve indicare:

  • nella SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI TO 
  • nel CODICE TRIBUTO 3850 
  • nell’ ANNO DI RIFERIMENTO 2014 

Se il pagamento non viene eseguito nei termini e con le modalità suddette, è ancora possibile sanare l’omissione versando l’importo dovuto, tramite modello F24, avvalendosi del ravvedimento operoso.

Violazioni nel pagamento del Diritto annuale

Nel caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, si applica una sanzione amministrativa tributaria variabile tra il 10 e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto, secondo i principi del D.Lgs. n. 472/1997, del D.M. n. 54/2005 e del Regolamento della Camera di commercio di Torino approvato in data 11/10/2005.

In base alle suddette disposizioni:

  • In caso di omesso versamento del diritto annuale e di versamento incompleto, sull’importo del diritto annuale non versato, si applica una sanzione base pari al 30% maggiorata di una percentuale rapportata all’importo omesso;
  • In caso di omessa mora, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine, senza l’applicazione della maggiorazione dello 0,4%, si applica una sanzione pari al 10% sull’importo versato;
  • In caso di tardato pagamento, ossia nel caso di versamento totale o parziale del diritto annuale effettuato oltre 30 giorni dalla scadenza del termine, si applica una sanzione pari al 30% sull’importo versato;

Alle violazioni relative a più anni si applica, laddove più favorevole rispetto al cumulo delle sanzioni previste per ciascuna violazione, l’istituto della continuazione.

Da ricordare...

Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle cartelle notificate da Equitalia, gli importi dovuti devono essere versati secondo le modalità comunicate dall’Agente della riscossione e descritte nella cartella. Si ricorda che non è consentito il pagamento di ruoli emessi dalla Camera di commercio utilizzando il credito erariale vantato dal contribuente in quanto la compensazione di cui all’art. 31 del D.L. 78/2010 è ammessa solo in presenza di debiti erariali ed accessori.

Anche la compensazione prescritta all’art. 28 ter del DPR 602/1973 (che si verifica allorquando il contribuente è anche beneficiario di un rimborso d’imposta erariale) non consente compensazioni trasversali (erario/non erario) ma riserva tale modalità di pagamento solo alle imposte erariali.

Per quanto concerne l’art. 28 quater, il contribuente ha la possibilità di pagare i debiti tributari, previdenziali e assistenziali, oggetto di cartelle, utilizzando eventuali crediti commerciali maturati per lavori eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La compensazione è subordinata al rilascio al contribuente istante di certificazione del credito. Equitalia verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l’attestazione di pagamento. Anche in tal caso non deve essere utilizzata la delega di pagamento F24.