Comunicazione annuale Iva: approvazione modello e istruzioni
In data 15 gennaio 2014 è stato pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate il provvedimento di approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione annuale Iva, prevista dall'art. 8-bis del Dpr 322/1998 e da presentare entro il 28 febbraio 2014.
In cosa consiste?
La Comunicazione annuale Iva ha la finalità di calcolare l'ammontare che ciascuno Stato membro della Comunità Europea deve versare al bilancio comunitario.
Il contribuente indica in tale modello le risultanze delle liquidazioni periodiche effettuate nel periodo d'imposta precedente e determina l'Iva finale a credito o a debito.
A differenza della Dichiarazione annuale Iva, nella Comunicazione non rilevano compensazioni, rimborsi, crediti dell'anno precedente. Lo scopo del primo modello, infatti, è quello di determinare la liquidazione definitiva del contribuente.
Chi è tenuto a presentare la comunicazione?
Sono tenuti a presentare la Comunicazione annuale Iva i titolari di partita Iva, fatta eccezione per:
- le persone fisiche che abbiano realizzato nel periodo d'imposta considerato un volume d'affari pari o inferiore a 25.000€;
- le persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- i contribuenti che presentino la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio;
- i contribuenti che nell'anno solare precedente abbiano effettuato esclusivamente operazioni esenti Iva, di cui all'art.10 del Dpr 633/1972;
- i produttori agricoli che nell'esercizio solare precdente abbiano realizzato un volume d'affari inferiore a 7.000€;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi esonerati dagli adempimeti Iva ai sensi dell'art.74, comma 6 del Dpr 633/1972;
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l'unica azienda e non svolgano altra attività rilevanti ai fini Iva;
- i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati dell'UE, che abbiano effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva nel perido di imposta considerato;
- i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva per i proventi conseguito nell'esercizio di attività commerciali connesse a scopi istituzionali, ai sensi della legge 398/91;
- lo Stato, gli enti pubblici e gli enti privati di previdenza;
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
Modalità e termini
Il modello allegato, reperibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, deve essere inviato entro il 28 febbraio 2014 per via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi dei servizi telematici Entratel o Fisconline.
Compilazione modello
Il modello si compone di tre sezioni ampiamente descritte nelle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate:
I - DATI GENERALI: in cui il contribuente ed, eventulamente, il dichiarante inserisce i propri dati identificativi;
II - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE: ammontare complessivo delle operazioni attive e passive distinte per peculiarità ai fini IVA (imponibili, non imponibili, esenti, cessioni intracomunitarie di beni);
III - DETERMINAZIONE DELL'IVA DOVUTA O A CREDITO: ammontare Iva esigibile, Iva detratta, a debito e a credito.
L'omessa comunicazione o l'erroneo/incompleto invio dei dati comporta una sanzione amministrativa che va dai 258 ai 2.065 €.