oic 15: la cancellazione dei crediti
Il legislatore fiscale e l’amministrazione finanziaria tendono, come noto, a circoscrivere il campo dei costi deducibili alle componenti economiche negative del conto economico che risultano certe o virtualmente certe. In questa prospettiva molte delle rettifiche effettuate alle attività patrimoniali per mezzo dei fondi di svalutazione sono considerate irrilevanti ai fini fiscali. Tale problematica è piuttosto articolata se riferite alla svalutazione dei crediti.
L’art.101 del TUIR prevede, più specificamente, che le perdite su crediti siano deducibili se risultano da elementi certi e precisi. In questo contesto, il novellato comma 5 prevede, ripartendo dalla classificazione contenuta nella citata Circolare 26/E che si tratta di perdite inerenti a crediti:
1) di modesta entità e per i quali sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
2) il cui diritto alla riscossione è prescritto;
3) per i quali il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti;
4) che risultano cancellati dal bilancio di un soggetto IAS adopter in dipendenza di eventi estintivi.
La legge di Stabilità 2014 ha aggiunto un’ulteriore casistica a quelle sopra riportate, prevedendo che “[g]li elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili”; così facendo ha allineato la fiscalità delle società che adottano le disposizioni nazionali con quelle delle società che applicano gli IFRS (Ias adopter) ed ha, soprattutto, attribuito una significativa rilevanza alle disposizioni tecniche in materia contenute nei principi contabili nazionali. Il disposto normativo, infatti, parte dal presupposto che, qualora i principi contabili nazionali rendano possibile la cancellazione, la pertinente perdita è resa automaticamente deducibile.
L’Agenzia delle Entrate mantiene, tuttavia, il potere di sindacare l’elusività dell’operazione (art.37-bis. Dpr 600/1973), con particolare riguardo –come evidenziato anche da Assonime (Circolare 15/E)- alle operazioni infragruppo che potrebbero celare, anche nella fattispecie in esame, comportamenti volti a ottenere benefici fiscali.
È utile ancora rilevare che la norma si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, anche se le disposizioni dovrebbero essere applicabili anche ai crediti originati prima del 2013, qualora le condizioni di cancellazione si siano manifestate nel 2013.
In ultimo, sempre con riferimento alla deducibilità da perdite su crediti, l’Agenzia delle Entrate ha specificato a Telefisco 2014 che una perdita su crediti nel caso in cui questi siano prescritti soddisfa le condizioni per la deducibilità (certezza e determinabilità) nell’esercizio in cui è intervenuta la prescrizione, senza necessità di dover fornire ulteriori dimostrazioni.