Lavoro

Licenziamento: leggittima la conciliazione


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con interpello n.1 del 22 gennaio 2014 è intervenuto in risposta a un quesito posto da Confindustria in merito alla validità di una conciliazione, conclusa in sede sindacale, nella quale il lavoratore rinunci al diritto a impugnare il licenziamento, anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato effettuato in assenza del rispetto della procedura garantita e prevista ex art. 7 Legge n. 604/1966.

Il Ministero ha chiarito che  l’accordo con il quale il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento di cui sopra, deve considerarsi legittimo e pienamente efficace:  il contenuto di quanto previsto dalla Legge n. 604/1966 in materia di conciliazione obbligatoria è un diritto disponibile del lavoratore ed in quanto tale liberamente transabile dallo stesso.

Il Ministero ha ribadito che l'introduzione della procedura conciliativa lascia inalterata la disciplina e gli effetti di cui all’art. 2113 c.c., norma che dispone un' eccezione alla previsione di invalidità delle rinunce e delle transazioni laddove le stesse siano realizzate attraverso la conclusione di un atto negoziale riferibile a diritti compresi nella sfera di disponibilità giuridica del lavoratore.