Fisco

La nuova imposta unica comunale (IUC): Novità introdotte dalla legge di stabilità 2014


Con la legge di stibilità per l'anno 2014 (L. 147 del 27 dicembre 2013), viene rivista la fiscalità comunale nel suo complesso. Viene introdotta la nuova Imposta unica comunale la IUC, e demandata ai comuni l'applicazione mediante creazione di regolamento specifico.

Al comma 639 della legge di stabilità si legge : "...essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore".

La nuova imposta comunale dunque include:

  1. IMU: imposta comunale propria dovuta da tutti i proprietari (o titolari di diritto reale di godimento) di immobili.
  2. TARI: tassa sui rifiuti
  3. TASI: tassa sui servizi indivisibili comunali, come l'illuminazione, manutenzione delle strade ecc...

TARI (commi da 640 a 668)

Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138 del 23 marzo 1998.

Viene lasciata al singolo comune la facoltà di introdurre, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa per commisurare la tariffa TARI alle quantita' e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologiadelle attività svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. 

Il comma 659 prevede la facoltà per il singolo comune di deliberare delle riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo

TASI (commi da 669 a 679)

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del Dl 201 del 6 dicembre 2011.

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sianodetenute o occupate in via esclusiva.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà usufrutto, uso, abitazione e superficie.

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ma il singolo comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

La norma prevede che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille.