Diritto

Cos'è una start up innovativa


L’intervento di fine anno denominato Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che ha preso corpo con il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 poi convertito dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto in modo articolato e sistematico il concetto di start up innovativa.

Iniziamo ad affrontare quali sono i parametri distintivi, sostanziali e formali, di una start up innovativa attraverso i quali sarà possibile riconoscere le agevolazioni che, nelle intenzioni del legislatore, potranno iniettare quella fiducia necessaria al rilancio del sistema economico.

Cos’è una start up innovativa?

Una start up innovativa è, innanzitutto, una società che deve (ai sensi dell’art. 25, comma 2, del provvedimento citato) godere  necessariamente della seguente forma, e vincoli, giuridici:

  • Società di capitali, quindi S.r.l., S.p.a. o S.a.p.a. (anche in forma cooperativa)
  • Societas Europaea residente in Italia ai sensi dell’art. 73 TUIR
  • Società le cui azioni, o quote rappresentative del capitale sociale, non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione

Peculiarità del soggetto giuridico

Per ambire ad essere start up innovativa, la società deve possedere i seguenti requisiti:

  1. I soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione, e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci
  2. La società deve essere costituita e deve svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi
  3. La sede principale dei propri affari e interessi deve essere l'Italia
  4. Il totale del valore della produzione annua (a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa) così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro
  5. La società non deve distribuire (ed aver distribuito) utili
  6. L'oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  7. La società non può costituirsi da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda

La contemporaneità dei requisiti sopra citati ancora non è da considerarsi sufficiente in quanto, per essere considerata start up innovativa, la società deve possedere almeno uno dei seguenti, ulteriori, requisiti:

  • Spese in ricerca e sviluppo
    Le spese in ricerca e sviluppo devono risultare pari, o superiori, al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili). Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:
    • le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati
    • i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori
    • le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso
    • le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa

  • Dipendenti
    Deve essere impiegato personale in possesso di:
    • titolo di dottorato di ricerca (o dottorando di ricerca presso un'università italiana o straniera)
    • titolo di laurea
    • attestazione di svolgimento di attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero da almeno tre anni
    in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva
  • Brevetti
    La società sia titolare, o depositaria o licenziatario, di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa

Chiarimenti sulle spese di ricerca e sviluppo

Appare interessante osservare che, quindi, la tipologia di spese di ricerca e sviluppo significative ai fini del requisito è più ampia rispetto a quella prevista dal Principio Contabile Nazionale, OIC 24.

Infatti, tra le immobilizzazioni immateriali, i costi di ricerca e sviluppo sono probabilmente una delle tipologie che maggiormente danno luogo a difficoltà di natura interpretativa e, quindi, di determinazione dei principi contabili. Una prima definizione di tali costi, in ragione della loro finalità, può essere così distinta:

Spese per la ricerca di base

Può essere definita come quell'assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all'impresa.

Ad esempio:
Una società che opera nel settore della tecnologia avanzata non può evitare di tenersi aggiornata, e di per sé stessa compiere studi, sullo stato dell'arte della materia oggetto dell'impresa; una società che opera nel settore della grande distribuzione non può evitare di svolgere in modo pressoché continuo indagini di mercato finalizzate all'analisi commerciale dei propri prodotti, eccetera.

Spese per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo

La ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo consiste nell'assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che si riferiscono direttamente alla possibilità ed utilità di realizzare uno specifico progetto.

Spese per lo sviluppo

E' l'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze possedute o acquisite in un progetto o programma per la produzione di materiali, strumenti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

 

In seguito alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione pubblicata a fine anno, il provvedimento resta tuttora privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo.

L'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è prevista entro il 16 febbraio 2013, a 60 gg. dalla entrata in vigore della Legge.

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