Fisco

Agevolazioni prima casa: attenzione alle abitazioni di lusso


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 861 del 17 gennaio 2014 ricorda che il beneficio fiscale legato alle agevolazioni prima casa "è connesso all'acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche di lusso, indicate dal DM del 2 agosto 1969, secondo cui costituiscono abitazioni di lusso le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq 240 (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine)".

Nella fattispecie il fisco recuperava a tassazione le imposte ordinarie di registro, ipotecarie e catastali in quanto l'immbile in questione era stato acquistato con i benefici primi casa ma in realtà era un'abitazione di lusso. La Commissione Tributaria Regionale annullava l’avviso di liquidazione escludendo che l’immobile acquistato dai contribuenti avesse le caratteristiche “di lusso”, con riferimento alla “superficie utile abitabile” .

L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, la quale accoglie il ricorso.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il concetto di superficie utile abitabile non può essere mutuato dalle norme sul condono edilizio, ma "il beneficio fiscale in oggetto è connesso all’acquisto di case di abitazione prive delle caratteristiche “di lusso, indicate dsl DM del 1969. Secondo l’articolo 6 del D.M. 2 agosto 1969, costituiscono abitazioni di lusso, tra le altre tipologie, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchine). La disposizione agevolativa in esame riconnette, dunque, la caratteristica d’immobile “di lusso” al dato quantitativo della superficie dell'immobile acquistato: l'esclusione dal computo di essa, solo, dei predetti ambienti comporta, in particolare, che per “superficie utile” debba intendersi quella che residua dopo la relativa sottrazione dall'estensione globale indicata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta".

E conclude la Corte di Cassazione affermando che nel caso in esame non giova alla controricorrente il riferimento alle disposizioni sul condono edilizio (D.M. 10 maggio 1977 richiamato dalla L. 47/85), “tenuto conto che le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere in materia fiscale non sono passibili di interpretazione che ne ampli la sfera applicativa (cfr. Cass. n. 10807 del 2012), e tanto accadrebbe nella specie, in considerazione della diversa superficie (quella complessiva e quella utile abitabile) considerata dal legislatore ai fini del calcolo dell’oblazione, in tema di condono edilizio”. 

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