Start up innovative: crisi d'impresa
L’articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179/2012, poi convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, stabilisce che, in caso di crisi d’impresa, la start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Il legislatore ha quindi optato in questo caso per una precisa disciplina di favore, escludendo l’assoggettabilità delle start up innovative alle procedure di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267, quali il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa, in ragione “dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre l’imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell’iniziativa, posto l’elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up”, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto Legge.
L’oggetto sociale specifico di queste società - ossia lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico - costituisce dunque il motivo essenziale di una deroga del tutto peculiare che opera esclusivamente:
- in presenza della qualifica di start up innovativa;
- per un periodo temporale determinato, i primi 4 anni di attività dell’impresa a partire dalla data di costituzione, ed in costanza di tutti i requisiti previsti per le start up innovative dall’art. 25, comma 2
La composizione e la gestione della crisi d’impresa di una start up innovativa si risolve quindi con il procedimento di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio di cui alla Legge n.3 del 27 gennaio 2012, uno strumento che permette di ridurre i tempi di liquidazione giudiziale, e soprattutto non si incentra sulla perdita di capacità dell’imprenditore – diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali – ma bensì sulla separazione del patrimonio societario riservato ai creditori .
Il legislatore ha così inteso incentivare il fresh-start dello start-upper, mettendo a punto particolari previsioni normative mirate a sostenere il soggetto che, dopo un’esperienza imprenditoriale negativa, voglia ripartire con un nuovo e diverso progetto.
A tal fine l’art. 31, commi 2 e 3, del D.L. n. 179/2012, prescrive un’altra agevolazione, laddove è stabilito che, una volta decorso il termine di dodici mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l’accesso ai dati dei relativi soci iscritti nel medesimo registro sia inibito al pubblico, anche nel caso in cui tali informazioni siano organizzate in banche dati, restando da quel momento riservato esclusivamente all’autorità giudiziaria e di vigilanza.
Per quanto attiene il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento è bene ricordare che, al fine di offrire uno strumento per la ristrutturazione dei debiti e la gestione negoziale della crisi anche ai soggetti “non fallibili”, il Legislatore è intervenuto con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, in vigore dal 29 febbraio 2012., il cui art. 6 prevede che, al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili alle procedure concorsuali vigenti, il debitore possa concludere un accordo con i suoi creditori, avvalendosi della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge stessa.
L’art. 6 puntualizza ancora, che si intende per “sovraindebitamento” una situazione di perdurante squilibrio tra i debiti ed il patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva e costante incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
Il debitore “non fallibile”, in stato di sovraindebitamento, può dunque, con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi, proporre ai propri creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti con possibilità di affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, e con facoltà di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri.
La proposta di accordo deve essere depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore con l'elenco dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l’attestazione della fattibilità del piano rilasciata dell’organismo di composizione della crisi ed ulteriore documentazione di cui all’art. 9 Legge n. 3/2012, in attesa che il Giudice si pronunci successivamente sulla sussistenza dei requisiti richiesti per la prosecuzione del procedimento.
E’ necessario infine precisare che il D.L. n. 179/2012, poi convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 modificando il capo II della Legge 3/2012, ha innovato il procedimento di composizione della crisi in una procedura concorsuale alternativa a quelle “tradizionali” previste dalla legge fallimentare, ampliandone l’efficacia ed il campo di operatività, con l’introduzione di alcune diverse previsioni, quali, ad esempio, la possibilità di pagamento parziale dei creditori privilegiati e l’obbligatorietà dell’accordo omologato per tutti i crediti sorti anteriormente alla proposta, anche in caso di creditori dissenzienti.
In seguito alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione pubblicata a fine anno, il provvedimento resta tuttora privo di regolamenti attuativi e del parere favorevole dell’Unione Europea per entrare a pieno regime operativo. L'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese è prevista entro il 16 febbraio 2013, a 60 gg. dalla entrata in vigore della Legge. Scopri su Directio gli ulteriori approfondimenti dedicati ai diversi aspetti operativi relativi alle start-up innovative: |