Dal 2014 gli affitti non si possono pagare in contanti
La Legge di stabilità 2014, pubblicata con G.U. 302 del 27 dicembre 2013, ha introdotto un'importante novità in materia di locazione di immobili e antiriciclaggio.
La prima novità, introdotta dal comma 49 dell'articolo 1, attribuisce ai Comuni funzioni di controllo sui contratti di locazione nel territorio di propria competenza, anche tramite la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento su beni immobili.
Sempre con finalità di maggior controllo fiscale, la disposizione contenuta nel comma 50 dell'articolo 1 precisa che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente in forme diverse dal contante, qulaunque sia l'importo, in deroga alla soglia dei mille euro prevista dal comma 1, articolo 12 del Dl 201/2011.
Tale disposizione ha la finalità di evidente deterrenza all'evasione fiscale connessa a canoni di locazione non dichiarati.
Appare utile evidenziare le responsabilità e sanzioni in caso di non adesione alla disposizione:
- per l'inquilino sembra non esistere alcuna sanzione diretta per il mancato adeguamento all'obbligo di pagare il canone con mezzi tracciabili;
- per il locatore la sanzione per eventuali violazioni dell'incasso in contanti del canone (disposte dalla normativa antiricilaggio nella quale la novità è innestata) ha una misura che oscilla dal 1% al 40% dell’importo trasferito.