Agevolazioni ZFU di L'Aquila: decorrenze e applicazioni
In data 24 dicembre 2013 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la Circolare 39/E, con cui presenta problematiche applicative e soluzioni interpretative riguardanti le agevolazioni fiscali previste per le imprese localizzate nella cosiddetta "Zona Franca Urbana de L'Aquila".
Le agevolazioni in oggetto trovano giustificazione normativa nella legge 296/2006 all'articolo 1, comma 341, e consistono nell'esenzione dalle imposte sul reddito, dall'Irap, dall'IMU e dall'esonero del versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Decorrenza delle agevolazioni
Le imprese localizzate nelle ZFU (che hanno presentato istanza tra il 10 gennaio 2013 ed il 10 aprile 2013) possono godere delle esenzioni sulle imposte sui redditi dal periodo di imposta 2013 (anno di accoglimento dell'istanza) e per i 14 successivi.
L'esenzione dall'applicazione dell'Irap è prevista per i primi cinque periodi d'imposta, compreso il 2013.
Le agevolazioni contributive riguardano l'esonero dal versamento di contributi previdenziali ed assistenziali da lavoro dipendente dovuti a decorrere dal 30 luglio 2013 (anche la quota a carico del lavoratore) su contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi (purchè il 30% degli occupati sia residente nella ZFU).
L'esenzione dall'IMU sugli immobili localizzati nella ZFU, posseduti dalle imprese allo scopo di usufruirne per l'attività economica, non è applicabile dal 2013 in poi, poichè riconosciuta solo fino al 2012.
Determinazione del reddito esente
Si considera esente esclusivamente il reddito di natura "ordinaria" dell'attività d'impresa. Le imprese che abbiano più sedi di esercizio della propria attività devono tenere una contabilità separata, al fine di individuare il reddito generato nella ZFU. Per quanto riguarda spese promisque si applica un pro-rata di deducibilità, dato dal rapporto tra ricavi prodotti nella zona oggetto di agevolazioni e ricavi complessivi dell'impresa.
Il limite massimo di esenzione per le imposte sul reddito è di 100.000 € annui e può essere maggiorato di 5.000 € per ogni nuovo dipendente, residente nella ZFU, assunto con contratto a tempo indeterminato. L'esenzione si applica in misura decrescente, ossia per i primi cinque anni è totale entro l'ammontare massimo, dal sesto periodo d'imposta al decimo l'esenzione si calcola nella misura del 60%, dall'undicesimo al dodicesimo nella misura del 40% e dal tredicesimo al quattordicesimo nella misura del 20%.
Il limite massimo di esenzione per l'Irap è di 300.000 € annui del valore della produzione netta.
Il limite massimo annuo per le agevolazioni contributive è stabilito dall'art.1, comma 1 del decreto del 1°dicembre 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. L'esonero è integrale per i primi cinque anni e segue le percenutali previste per le imposte sul reddito negli esercizi successivi, fino al quattordicesimo.
Modalità di fruizione della agevolazioni
Il contribuente deve avvalersi del codice tributo: "6845 - Agevolazioni da utilizzare in riduzione dei versamenti a favore delle piccole e micro imprese della ZFU di L'Aquila - Art.10, c1-bis, del Dl 39/2009", con il modello di pagamento F24.
Si può presentare richiesta di agevolazione già in sede di versamento degli acconti Irpef/Ires e Irap e, nel caso in cui il credito risulti in seguito superiore a quello spettante, la differenza non genera un'eccedenza di imposta chiesta a rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria.
Le società cosiddette "trasparenti" applicano le esenzioni in capo ai singoli soci, attribuendo a ciascuno di essi il reddito d'impresa pro-quota, fino al raggiungimento dell'ammontare complessivo dell'agevolazione concesso all'impresa.