Fisco

Ecobonus 2014: le novità della Legge di Stabilità


Tra le varie novità introdotte dalla  Legge di stabilità 2014, si riscontrano all'articolo 1, comma 139 della Legge 147/2013, alcuni aggiornamenti in merito alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.

Chi può accedere alle agevolazioni?

- Persone fisiche residenti  o non residenti che godano di un diritto reale su un immobile o lo abbiano in comodato, inquilini, condomini

- Persone fisiche esercenti arti o professioni

- Contribuenti che percepiscano reddito d'impresa 

In cosa consistono le agevolazioni?

Le spese sostenute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica di edifici esistenti possono essere detratte dalle imposte sul reddito (Irpef o Ires) in dieci rate annuali di pari importo nelle seguenti misure:

- 55% se sostenute entro il 5 giugno 2013;

- 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 (dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015 per gli edifici condominiali)

- 50% se sostenute dal 1°gennaio 2015 (dal 1°luglio 2015 per gli edifici condominiali)

- 36% se sostenute dal 1°gennaio 2016.

La data di riferimento per il sostenimento delle spese è quella di:

- pagamento dell'impresa costruttrice (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli enti non commerciali e gli esercenti arti o professioni;

- ultimazione dell'intervento (criterio di competenza) per le imprese individuali e le società.

Quali sono gli adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni?

In primo luogo si precisa che non è necessaria una comunicazione preventiva per l'accesso all'agevolazione, bensì è necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori (giorno di rilascio del "collaudo' alt='etrazioni energetiche' width='556' height='183' />

Le spese oggetto di agevolazione comprendono sia i costi per i lavori edili, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie all'intervento e all'acquisizione dell'attestato di certificazione energetica.

Quali sono gli adempimenti necessari per accedere alle agevolazioni?

In primo luogo si precisa che non è necessaria una comunicazione preventiva per l'accesso all'agevolazione, bensì è necessario inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori (giorno di rilascio del "collaudo" o di altro documento emesso da chi ha eseguito i lavori) per via telematica all'Enea (www.acs.enea.it) la seguente documentazione:

  • copia dell'attestato di certificazione energetica (no per pannelli solari, sostituzione finestre e impianti di climatizzazione invernale)
  • scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Occorre, inoltre, conservare:

  • certificato di asseverazione dell'intervento, rilasciato dal tecnico abilitato o dal direttore dei lavori (consente di dimostrare la rispondenza ai requisiti tecnici necessari)
  • fatture e ricevute fiscali (contribuenti con partita Iva), ricevute dei bonifici (contribuenti senza partita Iva)
  • prova dell'iscrizione in catasto o di richiesta di accatastamento dell'immobile o ricevuta di pagamento dell'Ici/Imu (consente di dimostrare che il bene immobile era esistente e non di nuova costruzione).

Se i lavori in oggetto proseguono oltre il periodo di imposta  occorre inviare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate entro 90 giorni dal termine del periodo di imposta, in cui gli interventi hanno avuto inizio.