Rivalsa e detrazione ammesse su IVA pagata a seguito di accertamento definitivo
La circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, dell’Agenzia delle Entrate, contiene una guida pratica per soddisfare le richieste di chiarimento su alcuni aspetti operativi legati alla possibilità, introdotta dal Decreto liberalizzazioni (in vigore dal 24 gennaio 2012), di esercitare la rivalsa o la detrazione sull'IVA pagata a seguito di accertamento definitivo.
Chi può esercitare il diritto
Il contribuente può esercitare la rivalsa nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi, ma solo dopo aver pagato imposte, sanzioni e interessi contenuti in un avviso di accertamento definitivo. Il cessionario o committente potrà, a sua volta, esercitare il diritto alla detrazione dopo aver corrisposto al cedente o prestatore l’Iva addebitatagli in via di rivalsa.
Anche l'esportatore abituale, cui il Fisco ha contestato di aver effettuato acquisti senza pagare Iva oltre il plafond disponibile, può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata dopo l’accertamento.
Come esercitare il diritto
Cedente/cessionario - Per esercitare la rivalsa dell’Iva pagata a titolo definitivo in sede di accertamento deve emettere, e annotare nei registri Iva, una fattura (o una nota di variazione in aumento) con gli estremi identificativi dell’atto di accertamento che dà titolo alla rivalsa.
Cessionario/committente - Il diritto alla detrazione è, invece, subordinato al pagamento dell'Iva accertata addebitatagli in via di rivalsa, con l’annotazione nel registro acquisti. Il documento di prassi chiarisce che non sono previsti particolari adempimenti, purché si adempia agli ordinari doveri di diligenza e cautela nel verificare la correttezza e la regolarità della fattura ricevuta.
La facoltà di addebitare l'IVA in via di rivalsa è consentita anche quando il contribuente definisce l’accertamento utilizzando uno degli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, come, per esempio, l’adesione, l’acquiescenza e la conciliazione giudiziale (trattandosi di accertamenti divenuti definitivi).
Rateazione e compensazione - Il diritto alla rivalsa può essere esercitato anche in caso di rateazione degli importi dovuti al Fisco, a condizione che la prima rata, che perfeziona la procedura e rende definitivo l’accertamento, sia stata pagata a partire dal 24 gennaio 2012. In questo caso il diritto alla rivalsa potrà essere esercitato in relazione al pagamento delle singole rate.
Quando esercitare il diritto
La normativa si applica agli accertamenti divenuti definitivi dopo il 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni) che ha modificato l’art. 60, comma 7, del DPR n. 633/1972, e in ogni caso, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stata corrisposta l'imposta addebitata in via di rivalsa.