Lavoro

Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali: i chiarimenti dell'INPS


L'INPS con Circolare n.174 del 13 dicembre 2013 ha fornito chiarimenti in merito al conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali, in particolare per i datori di lavoro che operano con il flusso UniEmens.

L'approssimarsi della fine dell'anno solare segna, infatti, il momento in cui i datori di lavoro sono chiamati a effettuare alcune operazioni di conguaglio riferite ai contributi previdenziali eassistenziali. A tal fine può risultare necessario:

  • pervenire a una precisa quantificazione dell'imponibile contributivo (art. 6 del D.Lgs n.314/1997);
  • applicare con esattezza le aliquote correlate all'imponibile stesso;
  • imputare, all'anno di competenza, gli elementi variabili della retribuzione imponibile per iquali gli adempimenti contributivi vengono assolti con la successiva denuncia del mese digennaio 2014.

Con la presente Circolare l'Istituto ha elencato le singole fattispecie per le quali ha fornito le istruzioni operative per la corretta compilazione del flusso Uniemens:

  • variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993);
  • massimale contributivo e pensionabile art. 2, c. 18 della legge n. 335/1995 (pari, l'anno 2013, a € 99.034,00);
  • contributo aggiuntivo IVS 1%, art. 3-ter della legge n. 438/1992 (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6 della legge 67/1988 (per l'anno 2013, tale limite è risultato pari a € 45.530,00 annui, corrispondenti a € 3.794,00 mensili);
  • conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
  • “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta;
  • auto aziendali;
  • prestiti ai dipendenti;
  • conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  • rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  • operazioni societarie.

Termine per l'effettuazione del conguaglio

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2013” (scadenza 16/1/2014), anche con quella di competenza del mese di “gennaio 2014” (scadenza 17/2/2014), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, peraltro, che - dal 2007 – i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2014” (scadenza 17 marzo 2014), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2014.

Riguardo ad alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero al personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2014”.

Elementi variabili della retribuzione - L'Istituto precisa che qualora nel corso del mese, intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, i datori di lavoro potranno tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, fatta salva, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Gli eventi o elementi considerati sono:

  •  compensi per lavoro straordinario;
  • indennità di trasferta o missione;
  • indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
  • indennità riposi per allattamento;
  • giornate retribuite per donatori sangue;
  • riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
  • permessi non retribuiti;
  • astensioni dal lavoro;
  • indennità per ferie non godute;
  • congedi matrimoniali;
  • integrazioni salariali (non a zero ore).