No alle comunicazione telefoniche preregistrate per il recupero crediti
Il titolare di un contratto di finanziamento con un Istituto di Credito, inviava segnalazione al Garante della Privacy, dal momento che nonostante il regolare versamento dei relativi ratei, continuava a ricevere telefonicamente, dalla medesima Banca, numerosi solleciti preregistrati di pagamento.
Nel caso in questione, all’esito dell'istruttoria del Garante, conclusasi con provvedimento n. 445 del 10 ottobre 2013, è emerso che la Banca in questione ha adottato un sistema che non assicura né la certezza dell'identità di colui che risponde alla chiamata, né il suo diritto di venire a conoscenza delle informazioni inerenti la posizione debitoria, limitandosi a rimettere all'interlocutore la facoltà di effettuare "una dichiarazione espressa di identificazione”.
L’Autorità, come già in precedenti occasioni, ha valutato illecito il ricorso a "comunicazioni telefoniche preregistrate volte a sollecitare il pagamento, realizzate senza l'intervento di operatore, essendo tale modalità di contatto suscettibile di rendere edotti soggetti diversi dal debitore della sua asserita condizione di inadempimento"; ciò a meno che chi agisce per il recupero del credito non utilizzi un sistema tale da garantire la ragionevole certezza che il soggetto contattato telefonicamente sia effettivamente colui che abbia il diritto di avere conoscenza delle informazioni concernenti le vicende del rapporto di finanziamento (il debitore, oppure persona da lui autorizzata in tal senso).
Nella fattispecie in esame la Banca non è stata in grado di assicurare il rispetto di tali condizioni.
Pertanto il trattamento di dati personali della clientela connesso all'invio di siffatte comunicazioni è stato valutato illecito, perché in contrasto con i principi posti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, ma anche con le specifiche prescrizioni impartite dal Garante con il provvedimento generale del 2005; con conseguente divieto per la Banca di procedere all'ulteriore trattamento dei dati personali.
Il Garante Privacy ha infine evidenziato come l’utilizzo, a fini di recupero crediti, di un sistema basato su solleciti di pagamento preregistrati, sia possibile soltanto nel caso in cui la Banca adotti idonei accorgimenti tecnici tali da assicurare la ragionevole certezza che la presa di conoscenza delle informazioni oggetto di comunicazione avvenga soltanto da parte di chi via abbia effettivamente diritto.