Fisco

Aziende in crisi: illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore


E' illegittimo l'accertamento basato sugli studi di settore effettuato dall'Amministrazione finanziaria se utilizzato nei confronti di una società in crisi. A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 27166 del 4 dicembre 2013, nella quale viene sottolineato che:

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards (considerati meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività), ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.

In questa sede il contribuente ha l'onere di provare senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards.

L'atto di accertamento non può esurirsi nel rilievo dello scostamento ma l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare sia l'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contesatazione sollevate dal contribuente.

L'esito del contraddittorio non condiziona l'impugnabilità dell'atto accertativo, potendo il giudice tributario valutare sia l'applicabilità degli standard al caso in oggetto, sia la controprova offerta dal contribuente.

 

SI ricorda che:

Prima della sentenza n. 26635 del 2009 emessa dalle sezioni unite della Cassazione, allo strumento accertativo basato sugli studi di settore veniva attribuita valenza di presunzione legale. Il semplice scostamento dei dati dichiarati dal contributente da quelli calcolati attraverso il software gerico, legittimava l'atto impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria.