Fisco

Debiti fiscali della società: il socio risponde anche “senza colpa”


Con l’ordinanza n. 8175 del 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione conferma la responsabilità solidale e sussidiaria del socio ex art. 2290 c.c. e si allinea all’orientamento della Corte costituzionale (sentenza n. 114/2018).

Nella pronuncia, i giudici di legittimità si sono espressi sul tema della responsabilità dei soci di società di persone (snc) per i debiti tributari dell’ente. La Suprema Corte ha confermato che tale responsabilità si basa sull’art. 2290 c.c. e che ha natura solidale, illimitata e sussidiaria, definendola come “responsabilità da posizione”, poiché scaturisce dalla qualità di socio e non da una condotta personale. 

La decisione, richiamando una nota sentenza della Corte Costituzionale, evidenzia come la partecipazione al rischio d’impresa, giustifichi l’estensione della pretesa erariale anche nei confronti del socio.

I fatti

La vicenda nasce da un atto impositivo emesso nei confronti di una snc per debiti tributari.

A fronte dell’inadempimento della società, l’Amministrazione finanziaria ha esteso la pretesa anche al socio, notificando la cartella di pagamento anche allo stesso e non solo alla società, ritenendo il socio responsabile, come coobbligato, del debito fiscale della sua impresa.

Il socio impugnava l’atto davanti alla commissione tributaria, lamentando che la pretesa nei suoi confronti fosse illegittima, in quanto non era stato previamente escusso il patrimonio sociale e non potendo configurarsi automaticamente una responsabilità a suo carico. 

Il quadro normativo: art. 2290 c.c.

Nella decisione, i giudici di legittimità richiamano il principio sancito dall’articolo 2290 del codice civile, secondo cui: i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, sia pure in via sussidiaria rispetto al patrimonio della società.

Dall’applicazione di tale principio, emerge chiaro il fatto che il creditore debba sì prioritariamente agire sul patrimonio sociale, ma resta libero di agire anche nei confronti del socio, il quale resta comunque obbligato per il debito. 

Il principio affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza, ha riaffermato dunque che il socio di società di persone è coobbligato per i debiti della società, compresi quelli di natura tributaria. Si tratta di una responsabilità illimitata e solidale, ma sussidiaria.

La “responsabilità da posizione”

I giudici richiamano la “responsabilità da posizione”, chiarendo, con tale nozione, che la responsabilità del socio non deriva da un comportamento personale, ma dalla stessa qualità di socio. 

Se ne deduce che il semplice fatto di essere socio, implica l’assunzione del rischio delle obbligazioni sociali.

Un’impostazione che rafforza l’idea in base alla quale il socio non è un soggetto “terzo” rispetto alla società e, non essendo tale è parte integrante del centro di imputazione del debito. 

Perché la Cassazione dà ragione al Fisco

La Corte ha, pertanto, ritenuto legittima l’azione dell’Amministrazione finanziaria nei confronti del socio, evidenziando che il debito nasce in capo alla società, ma si estende ai soci e che la responsabilità del socio è prevista direttamente dalla legge, di conseguenza, il socio deve ritenersi coobbligato solidale, anche se in via sussidiaria. 

La sussidiarietà, infatti, non cancella la responsabilità, ma incide solo sull’ordine di escussione. 

Ne consegue che il socio può essere chiamato a rispondere del debito fiscale della società, senza necessità che venga dimostrata una sua specifica responsabilità personale.

Il richiamo alla Corte costituzionale n. 114/2018

Nell’ordinanza, la Cassazione rievoca la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con cui è stata precisata la compatibilità di tale interpretazione con i principi costituzionali.

In quell’occasione, la Consulta aveva infatti affermato che la responsabilità dei soci nelle società di persone costituisce una scelta legislativa coerente con la struttura del tipo societario, in quanto il socio accetta il rischio d’impresa e partecipa direttamente all’attività. Ne consegue che è legittimo ritenerlo responsabile anche delle obbligazioni fiscali della società.  

Conclusioni

Con l’ordinanza n. 8175/2026, la Cassazione conferma, quindi, un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualificando la responsabilità del socio come responsabilità da posizione e ribadendo la piena legittimità dell’azione del Fisco nei suoi confronti.

La responsabilità del socio nelle società di persone non deriva, dunque, da un comportamento personale, ma della sua stessa posizione che lo rende partecipe del rischio d’impresa e quindi anche dei debiti che quest’ultima ha maturato con il Fisco.