Decreto Fiscale 2026: modifiche al regime fiscale lavoratori impatriati
Sulla G.U. del 27 marzo 2026, n. 72, è stato pubblicato il D.L. 27 marzo 2026, n. 38, recante Disposizioni nazionali in materia fiscale ed economica, in vigore dal 28 marzo 2026.
Tra le le principali disposizioni del provvedimento, si ricorda l’art. 2 che apporta modifiche al regime fiscale dei lavoratori rimpatriati, sancendo il divieto di cumulo tra il regime dei lavoratori impatriati e quello dei nuovi residenti per i redditi prodotti all'estero.
Normativa
Si premette che l’art. 2 del Decreto Fiscale ha previsto testualmente al comma 1 che all'art. 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
Il D.L. n. 38/2026 interviene infatti sul rapporto tra neo-residenti e lavoratori rimpatriati, con la conseguenza che dal periodo d’imposta 2027 vieta in modo espresso la possibilità di cumulare i due benefici.
Il regime impatriati resta quello introdotto dal D.Lgs n. 209/2023 per i rientri dal 2024, ma cambia sistema il coordinamento con l’art. 24-bis del TUIR.
In altri termini, l’art. 2 del D.L. n. 38/2026 aggiorna il comma 154 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 e inserisce accanto al vecchio art. 16 del D.Lgs n. 147/2015 anche l’art. 5 del D.Lgs. n. 209/2023. Ciò vul dire che il regime dei neo-residenti dell’art. 24-bis del TUIR non sarà più cumulabile né con il vecchio regime impatriati né con quello nuovo.
La novella opera nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027 (art. 2, comma 2, D.L. n. 38/2026). Per i trasferimenti precedenti resta il quadro normativo già esistente, mentre dal 2027 il divieto viene riallineato anche alla disciplina entrata in vigore dal 2024.
La nuova disciplina dell’art. 124-bis TUIR
Si è detto dianzi che nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027, si introduce un ulteriore divieto di cumulo per gli effetti dell'opzione di cui all'art. 24-bis del TUIR (opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).
Gli effetti dell’opzione non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 44 del D.L. 78/2010 (Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero), dall'art. 16 del D.Lgs. 147/2015 (Regime speciale per lavoratori impatriati), e, ora, per i soggetti di cui sopra, con gli effetti previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 (Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati).
Nello specifico, l’art. 24-bis del TUIR prevede che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (cioè che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti) possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
In virtù dell'esercizio dell'opzione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione; l'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’imposta sostitutiva in questione non è cumulabile con:
- l’incentivo per il rientro dei ricercatori, cioè l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo del 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
- il regime speciale per gli impatriati (che continua a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data);
- per i soggetti che si trasferiscono a decorrere dal periodo d’imposta 2027, il nuovo regime agevolativo per gli impatriati, cioè la concorrenza alla formazione del reddito complessivo di redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, entro il limite annuo di 600.000 euro, limitatamente al 50% del loro ammontare.