Bozza modello e istruzioni IVA 2014 online sul sito dell'Agenzia delle entrate
Sul sito dell'Agenzia delle entrate sono stati pubblicati i modelli IVA 2014 e IVA base 2014 con le relative istruzioni ministeriali. I modelli recepiscono le novità in materia di imposta sul valore aggiunto entrate in vigore nell'esercizio di imposta 2013.
Principali novità contenute nel modello IVA 2014
- dando attuazione al pacchetto semplificazioni, presentato a luglio 2013, è stato soppresso il modello IVA LP26, ora integrato nel modello IVA 2014, destinato ai gruppi societari per l'utilizzo della procedura di liquidazione con la quale le società controllanti e controllate possono compensare debiti e crediti emergenti dalle liquidazioni e dalle dichiarazioni (articolo 73 del Dpr 633/1972).
- introduzione ai righi VE23 e VF12 dell'aliquota IVA 22% entrata in vigore dal 1° ottobre 2013 per effetto dell'articolo 40, comma 1-ter del Dl 98 del 6 luglio 2011, modificato dall'articolo 11, comma 1 lettera a) del Dl 76 del 28 giugno 2013
- nel volume d'affari indicato nel rigo VE39 ora sono ricomprese anche le operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto per mancanza del presupposto della territorialità ai sensi degli articoli dal 7 al 7-septies del Dpr 633 del 1972 (modifica in vigore dal 1° gennaio 2013)
- Sia nel quadro VE che VF è stata eliminata la casella relativa a regime dell'IVA per cassa, soppresso a far data del 1° ottobre 2012
- nel quadro VO è stata aggiunta una nuova casella a seguito dell'ingresso nell'Unione Europea della Croazia avvenuto il 1° luglio 2013
- eliminazione di opzioni esecitabili in precedenza dagli imprenditori agricoli precedentemente indicate ai righi VO23 e VO24
Modello IVA BASE 2014
Anche nel modello IVA base è stata introdotta ai righi VE23 e VF12 la nuova aliquota 22%.
I contribuenti che possono presentare, in via autonoma o congiuntamente al modello UNICO, tale modello sono le persone fisiche e i soggetti diversi che nel corso del periodo di imposta:
- non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali Iva (non è previsto il quadro VO)
- hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’articolo 34-bis
- non hanno effettuato operazioni con l’estero
- non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
- non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive
Si ricorda che:
L'articolo 10 del Dl 78 del 1° luglio 2009 ha introdotto regole che limitano l'utilizzo orizzontale del credito IVA (IVA con altre imposte) indicato in dichiarazione.
Limiti e adempimenti
- credito minore 5.000 euro: non ci sono adempimenti da porre in essere e potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio anno successivo
- creito compreso tra i 5.001 e 15.000 euro: presentazione della dichiarazione IVA anche in via autonoma e possibiilità di utlizzare il credito dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione
- credito superiore a 15.000 euro: sulla dichiarazione IVA deve essere apposto il visto di conformità
Qualora la società compilando il relativo quadro nel modello UNICO risulti non operativa o di comodo, perde il diritto di utilizzare il credito in compensazione o di richiedere il rimborso dello stesso.