Economia

Prova della cessione intracomunitaria "franco fabbrica" per i beni lavorati


Il termine di 90 giorni previsto ai fini sanzionatori per le cessioni intracomunitarie con trasporto a cura del cessionario, in caso di lavorazione dei beni oggetto di cessione, decorre dalla data di consegna della merce al trasportatore, ultimate le prestazioni, al fine del definitivo invio nel Paese membro di destinazione.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 65 del 4 marzo 2026, relativo ad una società italiana che cede beni ad un cessionario nazionale, il quale li rivende al destinatario finale di altro Paese membro con installazione in loco.

I beni, prima del trasporto intracomunitario, sono oggetto di lavorazione, per cui si pone il problema di stabilire la decorrenza del termine di 90 giorni previsto dall’art. 7, comma 1, del DLgs. n. 471/1997 ai fini della prova del trasporto dei beni nel Paese membro di destinazione.

Tale disposizione prevede la sanzione proporzionale del 50% dell’IVA per le cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 se i beni, trasportati a cura del cessionario, non risultano pervenuti nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

Nel presupposto che le operazioni realizzate siano riconducibili a delle cessioni di beni, le somme corrisposte periodicamente dal cessionario assumono la natura di acconti in relazione ai pagamenti degli “stati avanzamento lavori” e, dunque, sebbene il cessionario formalmente acquisisca, in ciascuna fase, la proprietà di quanto già realizzato, essendo necessarie ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi, l’effettiva proprietà, ai fini che qui interessano, può considerarsi concretamente trasferita nel momento in cui i beni sono nelle condizioni di essere spediti nel Paese membro di destinazione.

Di conseguenza, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni previste dal citato art. 7 del DLgs. n. 471/1997, la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio nel Paese membro di destinazione e, dunque, il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Paese membro - analogamente a quanto avviene per le esportazioni - decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto/spedizione, comprovata da un documento di trasporto, da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia.

Decorso inutilmente il predetto termine senza che sia stata acquisita la prova che il bene è giunto a destinazione, il cedente, per non incorrere nella contestazione della sanzione del 50% dell’imposta deve regolarizzare la fattura ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DLgs. n. 471/1997 mediante emissione della nota di debito ed il versamento della relativa imposta entro i successivi 30 giorni.

Resta salva per il cedente - al sopraggiungere delle prove della fuoriuscita del bene dal territorio nazionale - la possibilità di recuperare l’imposta versata mediante l’emissione della nota di variazione di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 ovvero mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter dello stesso D.P.R. n. 633/1972, in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia UE, che impone agli Stati membri di assicurare sempre il beneficio della non imponibilità, ovvero prevedere il diritto del soggetto passivo al rimborso dell’IVA assolta, nell’ipotesi in cui venga fornita la prova dell’avvenuta esportazione (sent. 19 dicembre 2013, causa C-563/12).