Credito d’imposta IRAP della P.A. - Utilizzo in compensazione
Con la Risposta a interpello 3 marzo 2026, n. 62, l’Agenzia delle Entrate afferma che attualmente l'unica possibilità di compensare l’IRAP a credito relativa all’attività istituzionale delle Amministrazioni pubbliche (emergente dalla Sezione III del quadro IR del modello IRAP, riservata alla ripartizione regionale della base imponibile calcolata con il metodo retributivo) per il versamento di quella a debito è la c.d. compensazione ''interna'' al modello dichiarativo, come previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello IRAP 2025.
L’interpello
L’interpello in esame riguarda un ente pubblico che determina l’IRAP in base alle regole previste dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 445/1997 (IRAP enti pubblici) e che, in sede di presentazione della dichiarazione IRAP 2024 relativa al periodo d’imposta 2023, ha evidenziato un rilevante credito regolarmente indicato nel quadro IR32 e munito del visto di conformità all'interno della dichiarazione.
L’incertezza nasce dall’assenza, nel modello F24EP, di un codice tributo dedicato alla compensazione del credito IRAP degli enti pubblici e dall’impossibilità, segnalata dal Collegio sindacale, di utilizzare un modello F24 a saldo zero come previsto dall’art. 11, comma 2, lett. a), del D.L. n. 66/2014 (legge n. 89/2014.
Pertanto, l'istante ha chiesto chiede quale sia il corretto trattamento da applicare all'utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici).
Ad avviso dell’istante, il credito IRAP di cui trattasi può essere utilizzato in compensazione verticale senza presentazione del modello F24EP, con rilevazione dell’utilizzo nella dichiarazione IRAP dell’anno successivo, anche in considerazione del fatto che il codice tributo previsto per il versamento dell’IRAP enti pubblici con F24EP (cod. 380E) non prevede l’utilizzo della colonna “importi a credito compensati” e non risulta sia stato previsto un altro codice tributo per l’utilizzo del credito IRAP enti pubblici nel medesimo modello F24EP.
Soluzione delle Entrate
Premesso che la compensazione verticale (o “interna”) utilizza un credito per saldare un debito della stessa imposta (es. IVA con IVA), senza limitazioni; la compensazione orizzontale (o "esterna"), invece, utilizza un credito per pagare tributi diversi (es. IVA per IRPEF, contributi), soggetta a limiti di importo e visti di conformità, nella Risposta all’interpello in esame l'Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione proposta dal contribuente secondo cui l'unica modalità attuale è la compensazione interna al modello dichiarativo, come previsto dalle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2025.
In particolare, l'Agenzia ha preliminarmente richiamato il quadro normativo di riferimento (all'esito delle modifiche che l'art. 1, comma 95, della legge n. 213/2023 - legge di bilancio 2024 - ha apportato all'art. 11 del D.L. n. 66/2014) e di prassi (Circolare n. 16/2024), che impone l'uso dei servizi telematici per tutte le compensazioni, incluse quelle "verticali" se esposte nel modello F24.
Con specific riferimento agli enti pubblici e all'IRAP per l'attività istituzionale, l'Agenzia Entrate ha confermato sia l’assenza di codici specifici, poiché il codice tributo per il versamento (380E) non consente l'indicazione di importi a credito, sia la compensazione "interna", nel senso che la compensazione verticale tra debiti e crediti della medesima imposta non deve essere esposta nel modello F24EP.
Pertanto, l'unica modalità attuale è la compensazione interna al modello dichiarativo, come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello IRAP 2025.
In conclusione, quindi, l'utilizzo del credito IRAP per abbattere il debito del medesimo tributo può avvenire senza l'invio del modello F24EP, a condizione che l'operazione venga correttamente evidenziata nei quadri della dichiarazione IRAP dell'anno successivo.