Economia aziendale

Principi Contabili Internazionali. Il nuovo IFRS18


Il Regolamento (UE) 2026/338 emanato dalla Commissione Europea il 13 febbraio 2026 ha modificato il Principio contabile internazionale “International Financial Reporting Standard – IFRS 18” con l’obiettivo di migliorare le informazioni comunicate nel bilancio, con particolare attenzione a quelle contenute nel prospetto dell’utile o della perdita d’esercizio.

Il Principio IFRS 18 “Presentazione e informativa di bilancio” è stato emanato con lo scopo di promuovere la rendicontazione del risultato economico, garantendo che le società comunichino informazioni pertinenti che rappresentino fedelmente le loro attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi. Tutto ciò con il dichiarato fine di permettere agli investitori di prendere decisioni più informate, idonee a consentire una migliore allocazione del capitale contribuendo alla stabilità finanziaria a lungo termine dei soggetti finanziati.

Concretamente si è inteso rafforzare la qualità dell’informativa finanziaria, richiedendo espressamente la presentazione di subtotali definiti delle società nel prospetto dell’utile (o della perdita) d’esercizio e l’informativa sugli indici di misurazione della performance, definiti dalla direzione aziendale nonché aggiungendo nuove disposizioni per l’aggregazione e la disaggregazione delle informazioni.

L’attuale aggiornamento del Principio in esame stabilisce le disposizioni generali e specifiche per la presentazione delle informazioni nel prospetto (o nei prospetti) del risultato economico, nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria e nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto.

Il Principio utilizza una terminologia che è adatta a entità (società ed enti) con fini di lucro, incluse quelle operanti nel settore pubblico. Anche le entità che svolgono attività senza fini di lucro nel settore privato o pubblico, se applicano il Principio, possono trovarsi nella condizione di dover modificare le descrizioni usate per particolari voci del bilancio, categorie, subtotali o totali del bilancio oppure per il bilancio nel suo complesso.

Come è noto, la finalità del bilancio è quella di fornire informazioni su attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi dell’entità che lo redige; tali informazioni devono essere utili agli utilizzatori del bilancio per valutare le prospettive di futuri flussi finanziari netti in entrata e per valutare la gestione delle risorse economiche da parte della direzione aziendale.

Secondo il Principio, un’informativa di bilancio completa deve includere:

  • un prospetto (o prospetti) del risultato economico dell’esercizio;
  • un prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria alla fine dell’esercizio;
  • un prospetto delle variazioni di patrimonio netto dell’esercizio;
  • un rendiconto finanziario dell’esercizio;
  • le note relative all’esercizio;
  • le informazioni comparative rispetto all’esercizio precedente;
  • un prospetto (eventuale) della situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente.

L’entità deve presentare il proprio prospetto (o i propri prospetti) del risultato economico sotto forma di:

  • un unico prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e delle altre componenti di conto economico complessivo, presentando l’utile (perdita) d’esercizio e le altre componenti di conto economico complessivo in due sezioni; qualora si scelga tale opzione, l’entità deve presentare prima la sezione relativa all’utile (perdita) d’esercizio seguita direttamente dalla sezione relativa alle altre componenti di conto economico complessivo; o
  • un prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio e un prospetto distinto di conto economico complessivo che deve iniziare con l’utile (perdita) d’esercizio; qualora si scelga tale opzione, il prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio deve precedere immediatamente il prospetto di conto economico complessivo.

Per conseguire la finalità del bilancio, l’entità deve presentare le informazioni nei prospetti dei bilanci primari e fornire informazioni integrative nelle note; ovviamente vanno presentate o esposte soltanto informazioni rilevanti.

La funzione dei prospetti di bilancio primari consiste nel fornire “sintesi strutturate” riguardanti le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari, rilevati dall’entità che redige il bilancio, che siano utili agli utilizzatori del bilancio per:

  • ottenere un quadro d’insieme comprensibile delle attività, delle passività, del patrimonio netto, dei ricavi, dei costi e dei flussi finanziari rilevati;
  • effettuare confronti tra entità e tra esercizi della stessa entità; e
  • individuare gli elementi o i settori in merito ai quali gli utilizzatori del bilancio potrebbero voler ottenere informazioni aggiuntive nelle note.

La funzione delle note consiste nel fornire le informazioni rilevanti necessarie a:

  • consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le voci presentate nei prospetti di bilancio primari;
  • integrare i prospetti di bilancio primari con informazioni aggiuntive per conseguire la finalità del bilancio.

Per fornire una sintesi strutturata utile in un prospetto di bilancio primario, l’entità deve rispettare le disposizioni specifiche che determinano la struttura del prospetto e che sono indicate nei vari paragrafi del Principio.

L’entità deve presentare voci e totali parziali aggiuntivi se ciò è necessario affinché il prospetto di bilancio primario fornisca una sintesi strutturata utile. Quando l’entità presenta voci o totali parziali aggiuntivi, tali voci o totali parziali devono:

  • comprendere importi rilevati e valutati in conformità ai Principi IFRS;
  • essere compatibili con la struttura del prospetto stabilita dai requisiti previsti dal paragrafo 22 del Principio;
  • essere coerenti da un esercizio all’altro; e
  • non essere posti in maggiore rilievo rispetto ai totali e ai totali parziali richiesti dagli altri Principi IFRS.

L’entità deve fornire un’informativa di bilancio completa almeno una volta all’anno. Quando viene cambiata la data di chiusura del proprio esercizio e si presenta il bilancio per un periodo più lungo o più breve di un anno, occorre indicare, oltre all’esercizio di riferimento coperto dal bilancio:

  • la ragione per cui si è utilizzato un esercizio più lungo o più breve; e
  • la circostanza che gli importi inclusi in bilancio non sono del tutto comparabili.

Come previsto dall’art.2 del Regolamento, le imprese devono applicare le nuove disposizioni contenute nel Principio “al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2027 o successivamente”.