L’adempimento collaborativo apre alle PMI – Modalità di adesione al nuovo regime
Con Provvedimento 3 febbraio 2026, n. 42022, l’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale di cui all’art. 7-bis del D.Lgs. n. 128 del 2015. Contestualmente viene approvato il “Modello di adesione al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale” per esprimere la scelta, e le relative istruzioni.
Quadro normativo di riferimento
Si premette che il D.Lgs. n. 128/2015, contenente “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente”, ha introdotto nell’ordinamento un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
Gli artt. da 4 a 7 del decreto disciplinano requisiti, doveri, effetti, competenze e procedure del regime di adempimento collaborativo.
Il D.Lgs. n. 221/2023, recante «Disposizioni in materia di adempimento collaborativo», con l’art. 1, comma 1, lett. e), ha introdotto nel D.Lgs. n. 128/2015, l’art. 7-bis, che disciplina il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Il richiamato art. 7-bis prevede che anche i contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime possano optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Alla predisposizione di tale sistema di rilevazione, sono collegati effetti “premiali”.
Il Decreto del MEF del 9 luglio 2025 ha individuato le modalità applicative delle disposizioni di cui all’art. 7-bis del decreto legislativo, recante la disciplina del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.
Il Provvedimento n. 42022/2026
Si è detto che con il Provvedimento n. 42022/2026 in esame, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le disposizioni per l’attuazione del regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale disciplinato dall’art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015.
Il modello per esercitare l’opzione, approvato insieme alle istruzioni e disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere firmato e inviato via PEC alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, che è competente in via esclusiva per la ricezione delle comunicazioni di adesione.
L’istituto del regime opzionale, previsto dal nuovo art. 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 e attuato secondo le modalità definite dal Decreto MEF del 9 luglio 2025, è rivolto ai contribuenti che, pur non possedendo i requisiti dimensionali per aderire all’adempimento collaborativo, adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
In particolare, il Modello deve essere utilizzato da coloro che ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 9 luglio 2025 intendono comunicare:
- l’esercizio dell’opzione di adesione al regime opzionale;
- la volontà di non permanere nel regime opzionale.
La scelta ha una durata di due periodi d’imposta ed è irrevocabile. Alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri due periodi, salvo revoca espressa da comunicare con lo stesso modello previsto per l’opzione.
L’adesione comporta alcuni benefici. Più nel dettaglio, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie relative a rischi di natura fiscale che sono stati comunicati all’Agenzia con istanza di interpello. Scudo che, però, si applica solo nel caso in cui il contribuente abbia adottato un comportamento coerente con quello indicato nell’interpello stesso e non abbia agito con condotte fraudolente o simulatorie.
Alla domanda va allegata la documentazione prevista, tra cui la Mappa dei rischi e dei controlli fiscali.
Ricevute istanza e documentazione, l’unità competente alla gestione del regime di adempimento collaborativo avvia le attività istruttorie ed entro 120 giorni dalla data di ricezione del modello, ne comunica l’esito al contribuente.
Gli uffici territoriali competenti per il controllo, invece, verificheranno la corretta applicazione delle risposte rese.