Fisco

Le prestazioni socio-sanitarie ed il corretto trattamento ai fini IVA


Con Risoluzione 93/E del 13 dicembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi in merito all'interpretazione dell'articolo 1, commi da 488 a 490, della legge 228/2012

Tale articolo ha introdotto l'aliquota agevolata del 10% per le seguenti prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, in esecuzione di contratti d'appalto e di convenzioni, stipulati a partire dal 1 gennaio 2014:

  • sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione;
  • ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;
  • educative dell'infanzia e della gioventù, didattiche;
  • socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale.

Una cooperativa sociale erogante prestazioni sanitarie riabilitative in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali ha presentato interpello, al fine di individuare in quale regime Iva ricadessero le proprie prestazioni di servizi.

Tali nuove disposizioni, infatti, hanno sostituito:

1. quelle previste precedentemente dal Dpr 633/1972 nella Tabella A Parte II, secondo cui era prevista aliquota agevolata del 4% per "le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzione in genere";

2. i chiarimenti forniti dalla Legge finanziaria 2007, all'articolo 1, comma 331, secondo cui le cooperative socialiavendo la forma giuridica di ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del Dlgs 460/1997potevano optare alternativamente per l'esenzione dal pagamento dell'Iva.

Normativa in vigore 

L'amministrazione finanziaria ha risposto che alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi:

-  si applica alternativamente l'aliquota agevolata del 4% o il regime di esenzione (Dpr 633/1972 art.10, numero 18), se previste in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni stipulati entro il 31 dicembre 2013;

- alle prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni stipulati dopo il 31 dicembre 2013 (quindi non eseguite direttamente) si applichi l'aliquota ridotta del 10%.

Si precisa che..

Ai fini del trattamento fiscale da applicare all'ente in questione, risulta rilevante esclusivamente l'esistenza dell'accordo contrattuale con l'amministrazione pubblica competente. Mentre risulta irrilevante il "regime di accreditamento" con il Servizio Sanitario Regionale, essendo un presupposto soggettivo obbligatorio per le cooperative che intendono stipulare accordi con le amministrazioni ed erogare prestazioni sanitarie nell'ambito del sistema sanitario pubblico.