Lavoro

INPS: stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro


L'INPS ha pubblicato la Circolare n.167 del 5 dicembre 2013 recante "stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro".

Nello specifico l'Istituto fa riferimento all’art. 7 bis del DL 28 giugno 2013, n. 76, introdotto in sede di conversione con la Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha previsto una procedura volta a stabilizzare gli associati in partecipazione con apporto di lavoro in lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Istruzioni operative

I datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione devono far pervenire, entro il 31 gennaio 2014, alle competenti sedi INPS la seguente documentazione:

  • contratto collettivo;
  • atti di conciliazione;
  • contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario;
  • domanda di adesione alla stabilizzazione predisposta dall’Istituto.

La presentazione della domanda di adesione alla stabilizzazione nonché il deposito della documentazione richiesta ai punti 1 e 4 potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica tramite il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito istituzionale nel percorso Servizi On Line / Per tipologia di utente / Aziende, consulenti e professionisti.

La domanda potrà essere compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario munito di delega totale o di delega parziale relativa agli associati oggetto della procedura di stabilizzazione.

L'Istituto ricorda, inoltre, che con la domanda devono essere obbligatoriamente inviate:

  • le copie scannerizzate dei contratti collettivi 
  • l’attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario.

I contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, anche via posta con raccomandata AR, oppure consegnati direttamente in sede.

Nel caso in cui l’invio dei contratti di lavoro e degli atti di conciliazione avvenga per via telematica, ciò non potrà avvenire successivamente all’invio ed alla conseguente protocollazione della domanda di stabilizzazione.