Diritto

Sì al sequestro del riscatto anticipato della polizza vita per l’indagato di riciclaggio


Sequestrato il valore del riscatto della polizza vita all’indagato per riciclaggio e questo perché, attraverso il "riscatto" della polizza prima della scadenza, l'assicurato ha conseguito il capitale investito senza che si realizzasse la funzione principale di garantire un capitale o una rendita alla scadenza predeterminata e, quindi, la funzione assistenziale o previdenziale alla quale era destinato l'accumulo, in fase di esecuzione del contratto. 

Perduta, dunque, la finalità previdenziale attraverso il recesso anticipato dal contratto assicurativo con il riscatto della polizza, si viene a creare un “disinvestimento secco”, dal quale è derivato un reddito che non assolve più alla finalità previdenziale.

Deprivato della sua funzione finalistica, tale reddito può essere pertanto sequestrato, non applicandosi l’articolo 545 del codice di procedura civile sull’impignorabilità dei beni. 

Così decide la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34306/2025, rigettando il ricorso di un imprenditore indagato di riciclaggio avverso la pronuncia dei giudici di appello che gli avevano pignorato il valore del riscatto della polizza vita. 

Chiariscono gli ermellini che, avendo riscattato anticipatamente la polizza, l’imprenditore ha annullato la finalità del contratto assicurativo, proprio in quanto ha effettuato un recesso anticipato; con siffatta azione è dunque venuta meno la funzione assistenziale e previdenziale della somma del riscatto; deprivato il capitale della sua finalità, le somme possono essere totalmente pignorate. 

Rammenta la Corte di legittimità il contrasto giurisprudenziale in materia, contrasto che ha trovato espressione nella sentenza n. 8676/2000, contrasto ben evidenziato anche nella successiva decisione delle Sezioni Unite n. 8271 del 31 marzo 2008. 

Le Sezioni Unite civili avevano infatti già esaminato la questione del riscatto della polizza assicurativa, azionato dal curatore fallimentare, operazione rispetto alla quale le stesse Sezioni Unite ribadivano il principio di non assoggettabilità alla procedura esecutiva, singola o individuale, delle somme dovute a titolo di assicurazione sulla vita, di cui affermavano una nozione ampia. 

E' innegabile la complessa funzione dell'assicurazione sulla vita, scrivono gli ermellini, ben descritta nella parte in cui se ne riconosce la funzione di "risparmio previdenziale" evidenziata dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite civili. Ed è, parimenti, noto che anche il valore del risparmio è tutelato e incoraggiato dalla Costituzione (art. 47). 

Occorre, tuttavia, considerare che, nella logica di un necessario bilanciamento tra contrapposti interessi, quali quelli sottesi all'applicazione della confisca per equivalente, in ragione della sua natura sanzionatoria e ripristinatoria, e, quindi, al sequestro preventivo funzionale a realizzarne gli effetti, in forza del recesso azionabile a discrezione dell'assicurato, la funzione demografico-previdenziale del contratto assicurativo, funzione alla quale era servente quella di risparmio, è di fatto venuta meno, senza che sia realizzato, o possa realizzarsi, diversamente dal caso di liquidazione dell'assicurazione sulla vita, lo scopo di precostituire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte o sopravvenienza ad una certa data. Non vi è ragione, quindi, per assicurare alle somme così conseguite il "privilegio" della impignorabilità di cui all'art. 545 cod. proc. civ., che va letto nel quadro di un complessivo bilanciamento tra i principi in materia di responsabilità penale e gli interessi pubblicistici connessi alla tutela dei diritti inviolabili di cui agli artt. 2 e 38 Cost. che giustificano, nella descritta prospettiva costituzionale posta a base delle Sezioni Unite Cinaglia, la impignorabilità assoluta o relativa.

Nel caso di specie, pertanto, non sussistono le condizioni che, a norma dell'art. 545 cod. proc. civ., giustificano la impignorabilità (parziale) e, quindi, la impossibilità di procedere al sequestro funzionale alla confisca per equivalente. 

Il ricorrente, infatti, è tornato in possesso di somme che hanno costituito a suo tempo oggetto di risparmio in funzione previdenziale, ma tale funzione, per sua scelta, non ha trovato e non può più trovare attuazione, dal momento che le somme così conseguite non sono state reinvestite in funzione previdenziale, ma destinate al conto corrente bancario che è uno strumento di gestione semplificata del denaro e non uno strumento di risparmio.