Utili da Sas italiana a socio residente in Spagna - Individuazione del Paese di imposizione
Con la Risposta a interpello 8 luglio 2025, n. 186, l’Agenzia delle Entrate interviene sull’applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna ai fini della tassazione degli utili percepiti da un socio accomandante residente all’estero, in particolare nell’ambito di una società in accomandita semplice italiana. La questione riguarda il corretto trattamento fiscale degli utili d’impresa imputati per trasparenza a un soggetto non residente e iscritto all’AIRE, in relazione ai redditi prodotti in Italia da una società fiscalmente trasparente.
La fattispecie
Nello specifico, l’istante è residente in Spagna, iscritto all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) e socio accomandante di una sas con sede in Italia ed operativa esclusivamente in Italia.
Ciò posto, il contribuente chiede di conoscere il corretto inquadramento fiscale in merito alla dichiarazione dei redditi dei non residenti e sull'applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Spagna, sostenendo che gli utili derivanti dalla partecipazione alla società siano imputabili per trasparenza ai soci e, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. g), del TUIR, debbano essere considerati prodotti nel territorio italiano, con conseguente tassazione in Italia anche per i soci non residenti.
Lo stesso ritiene altresì che, in base all'art. 7 della Convenzione, detti utili di impresa debbano essere tassati esclusivamente in Italia, quale Paese sede della società, e non in Spagna, Paese di residenza del socio accomandante.
Soluzione delle Entrate
Nella Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto la normativa interna di cui all’art. 3 del TUIR, in base al quale i soggetti non residenti sono tassati solamente per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, in base ai criteri di territorialità di cui all’art. 23 del TUIR.
Per quanto concerne specificamente la fattispecie in trattazione, le Entrate confermano che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. g), del TUIR, i redditi delle società di persone imputati per trasparenza ai soci (anche non residenti) ex art. 5 TUIR sono considerati prodotti nel territorio dello Stato. Tali redditi sono, pertanto, soggetti a imposizione in Italia, con conseguente obbligo dichiarativo.
L’Agenzia ricorda altresì che qualora gli stessi redditi siano assoggettati a imposizione anche in Spagna, troverebbero applicazione le norme convenzionali prevalenti sul diritto interno. Le stesse, però, risultano applicabili solo al socio e non alla società che, in quanto fiscalmente trasparente, non integra la nozione di soggetto residente ai fini delle convenzioni.
Pertanto, non potendo accertare la residenza fiscale del contribuente, l’Agenzia delle Entrate conclude che nel caso la Convenzione troverà applicazione solo laddove i redditi della società siano imponibili per trasparenza in Spagna in capo al medesimo socio.
In tal caso, il reddito d'impresa prodotto sarà imponibile in Italia, a condizione che l'attività della società italiana configuri una stabile organizzazione nel territorio nazionale, ai sensi dell'art. 7 della Convenzione.