Affrancamento dei saldi di rivalutazione e delle riserve in sospensione di imposta – Disposizioni attuative
Il Dipartimento delle Finanze ha emanato il decreto 27 giugno 2025, che dà attuazione alle disposizioni relative all'affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione non affrancati e delle riserve in regime di sospensione di imposta.
Argomentazioni del decreto MEF
Il Ministero delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito internet il Decreto 27 giugno 2025 del Dipartimento delle Finanze concernente le modalità di attuazione dell'affrancamento delle riserve di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024.
A tal fine si ricorda che l’art. 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024 ha introdotto la possibilità di operare in via straordinaria un riallineamento dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve e fondi in sospensione di imposta sussistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, tramite l’affrancamento dei medesimi.
Il decreto attua il detto art. 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024 con una serie di disposizioni volte a circoscrivere l’ambito applicativo dell’affrancamento disciplinandone il contenuto.
Nel dettaglio, l’art. 1 del decreto individua proprio la nozione di affrancamento, mentre con l’art. 2 si precisano le caratteristiche dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta - esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 - che possono essere oggetto di affrancamento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024.
Sono delineate le tipologie di riserve in sospensione d’imposta che possono essere affrancate con le regole contenute nel decreto del MEF in esame.
Per quanto concerne le riserve in sospensione d’imposta di cui alla lett. a) dell’art. 2, si tratta dei saldi attivi di rivalutazione iscritti in un’apposita riserva - o imputati a capitale sociale o fondo di dotazione - per effetto di una rivalutazione dei beni dell’impresa che ha assunto riconoscimento fiscale, anche in ipotesi in cui ciò sia avvenuto a seguito dell’esercizio di una facoltà del contribuente. Sono incluse nell’ambito oggettivo della disciplina, dunque, le ipotesi in cui la rivalutazione dei beni ha assunto rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi, anche nei casi in cui tale riconoscimento sia avvenuto senza che fosse previsto il versamento di un’imposta sostitutiva (si chiarisce che sono escluse dalla possibilità di essere affrancate le riserve iscritte per effetto di rivalutazioni effettuate ai soli fini contabili poiché non si tratta di riserve in sospensione d’imposta).
Riguardo invece le riserve in sospensione d’imposta indicate nella tipologia di cui alla lett. b) dell’art. 2 del decreto MEF, occorre fare riferimento a tutte quelle ipotesi in cui si è in presenza di riserve o fondi iscritti nello stato patrimoniale.
La disposizione, tuttavia, esclude espressamente le riserve derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’art. 109, comma 4, let. b), del TUIR, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla legge n. 244 del 2007.
Non possono essere invece oggetto dell’affrancamento straordinario le riserve che non presentano le caratteristiche individuate nelle sopra elencate lett. a) e b), nonché quelle derivanti dall’applicazione delle deduzioni extracontabili dell’art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, nel testo previgente al 2007, espressamente menzionate nella suddetta lettera b).
L’art. 3 del decreto indica le modalità di determinazione degli importi affrancabili, ripetendo al comma 1, quanto già espresso con l’art. 2 e dall’art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024 in base al quale possono essere affrancate le riserve in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. Ne consegue che l’affrancamento opera, in ogni caso, in relazione al minore importo tra quello delle riserve in sospensione esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e quello relativo al bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.
Con l’art. 4 sono chiarite le modalità di perfezionamento dell’affrancamento e la conseguente liquidazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 192/2024.
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del 10% è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata in quattro rate annuali di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui l’affrancamento è effettuato, corrispondente in sostanza a quello in corso al 31 dicembre 2024, e le altre con scadenza entro il medesimo termine relativo ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, 2026 e 2027.