Diritto

Newsletter senza consenso e assegnazioni illecite di utente telefoniche. La Cassazione conferma le sanzioni


Con due ordinanze del 6 giugno 2025, la Corte di Cassazione è intervenuta ancora una volta in materia di dati personali, confermando la sanzione fissata dal Garante della privacy per due imprese, una pmi e un colosso del settore delle telecomunicazioni (rispettivamente ordinanze n. 15881 e n. 15882).

Con la prima pronuncia, la Corte ha convalidato la sanzione del Garante comminata contro una piccola impresa che gestiva un sito di comparazione di prezzi. La questione verteva sull’articolo 23 del Regolamento n. 679/2016 relativamente alla richiesta di consensi per finalità di marketing diretto, nella specie iscrizione alla newsletter e invio di offerte e promozioni.

La società ricorrente inviava newsletter e comunicazioni commerciali ai clienti senza la preventiva richiesta dei giusti consensi. 

Il Tribunale di Roma aveva già deliberato in merito alla questione, confermando la sanzione di diecimila euro comminata dal Garante per la protezione dei dati personali alla società; sanzione riconfermata quindi anche in sede di legittimità, dove la Cassazione ha ricordato che il consenso espresso dell’interessato è indispensabile per inviare comunicazioni commerciali e per l’iscrizione alla newsletter, salvo che tali comunicazioni non abbiano ad oggetto offerte relative a prodotti o servizi simili a quelli già acquistati e purché l’utente sia stato debitamente informato e non abbia esercitato il diritto di opposizione. 

Nel caso specifico, tuttavia, si trattava di un aggregatore di offerte e non di un e_commerce, pertanto, tale eccezione non poteva applicarsi.

Con l’ordinanza 15882, invece, la Corte di Cassazione si è pronunciata verso un colosso delle telecomunicazioni e, in questo caso, la sanzione comminata dal Garante e poi confermata dai giudici di legittimità era ben più pesante, pari ad ottocento mila euro, trattandosi di una circostanza più grave, ossia dell’assegnazione di utente illecite ad ignari clienti.

La compagnia telefonica, infatti, nel 2018, a seguito del cambio di gestionale, aveva fatto migrare sul nuovo sistema, una moltitudine di contatti telefonici, assegnando utenze ad ignari clienti e generando, dunque, una serie di anomalie sull’anagrafica degli stessi.

Ad esempio, ad un cliente erano state assegnate 826 linee telefoniche e tantissimi clienti risultavano intestatari a caso di molteplici numeri telefonici.

La linea difensiva dell’azienda era basata sull’errore tecnico e sul malfunzionamento del sistema all’atto della migrazione, tuttavia, non trattandosi di una situazione temporanea, bensì protrattasi per più di dieci anni, i giudici hanno ritenuto sussistere comunque una grave violazione della disciplina in materia di trattamento dati personali e, osservando che la società sarebbe dovuta intervenire tempestivamente, adottando misure adeguate, correttive e preventive, hanno confermato la sanzione comminata dal Garante, ritenendola proporzionata anche a causa dell’elevato numero di utenti coinvolti.