Fisco

IVA - Installazione di impianto agrivoltaico e reverse charge


Con la Risposta a interpello 16 giugno 2025, n. 156, l’Agenzia delle Entrate replica ad un contribuente che chiede se il reverse charge è possibile per un impianto agrivoltaico installato su terreno agricolo.

L’interpello

Nel caso specifico, il titolare di una ditta individuale agricola ha posto all’Amministrazione finanziaria il dubbio circa la possibilità di applicare il meccanismo dell’inversione contabile, previsto, in materia di IVA, dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, anche agli interventi di acquisto e installazione di impianti agrivoltaici, in analogia a quanto già previsto per determinati impianti fotovoltaici.

Si chiede in particolare se il medesimo trattamento IVA già riconosciuto a impianti fotovoltaici totalmente integrati su serre (per i quali ha già beneficiato del reverse charge) possa essere esteso anche a impianti agrivoltaici:

  • installati in ambito agricolo con finalità agrivoltaica, dove il suolo è destinato sia a coltivazione sia a produzione fotovoltaica (pannelli installati su strutture rialzate a circa 3 metri da terra);
  • installati su terreno agricolo, ma non integrati ad edifici e non assimilabili a impianti a terra funzionali a edifici, quindi potenzialmente fuori dall'ambito oggettivo del reverse charge.

Soluzione delle Entrate

Come accennato, i quesiti sollevati sono sostanzialmente finalizzati a conoscere se l'acquisto e l'installazione di un impianto agrivoltaico sia soggetto al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge).

A tal fine, secondo il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE):

  • per impianto agrivoltaico si intende un impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
  • per sistema agrivoltaico avanzato si intende un sistema complesso composto dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e da un impianto agrivoltaico installato su quest'ultima che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica, e che ha lo scopo di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell'area.

In merito ai profili IVA, l’Agenzia ricorda che l’art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972, prevede il reverse charge per “le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Ciò premesso, la Circolare n. 14/E/2015 ha chiarito che il legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, ha in sostanza voluto limitare la disposizione in esame ai fabbricati, e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

Tale chiarimento deve intendersi riferito sia ai fabbricati ad uso abitativo sia ai fabbricati strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad es., singolo locale di un edificio), e gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le unità in corso di definizione rientranti nella categoria catastale F4.

La successiva Circolare n. 37/E/2015, chiarisce le modalità di applicazione del reverse charge in caso di installazione di impianti fotovoltaici, confermando la necessità del nesso funzionale rispetto all'edificio. Tale nesso sussiste per i c.d. impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati e per quelli a terra, in quanto installati rispettivamente sugli edifici e in area pertinenziali al fabbricato. Pertanto, "gli impianti fotovoltaici posti su edifici e quelli realizzati su aree di pertinenza di fabbricati (ad esempio impianti fotovoltaici a terra), sempre che gli impianti non siano accatastati come unità immobiliari autonome, sono soggetti al meccanismo del reverse charge. In caso contrario, l'installazione di centrali fotovoltaiche poste sul lastrico solare (o su aree di pertinenza di fabbricati di un edificio), accatastate autonomamente in categoria D/1, ovvero D/10, non costituendo un edificio né parte dell'edificio sottostante, non dovrà essere assoggettata al meccanismo del reverse charge previsto dall'art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972".

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia ritiene che gli impianti agrivoltaici installati su terreno agricolo, privi di connessione funzionale con un edificio, non possano fruire del regime di inversione contabile IVA. Il contribuente dovrà dunque applicare il regime ordinario.