TFR: la Cassazione conferma l’impossibilità dell’erogazione mensile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13525 del 17 maggio 2025, ha ribadito un principio consolidato in materia di Trattamento di Fine Rapporto (TFR): tale istituto non può essere erogato mensilmente, né anticipato in modo continuativo in busta paga. Questa posizione è in linea con la normativa vigente e con le interpretazioni giurisprudenziali precedenti.
La natura del TFR
Il TFR è una somma accantonata annualmente dal datore di lavoro a favore del lavoratore, destinata a essere corrisposta al termine del rapporto di lavoro; la sua funzione è quella di garantire una liquidità al lavoratore in caso di cessazione dell'attività lavorativa. La legge prevede che il TFR venga accantonato e rivalutato annualmente secondo un tasso composto, costituito dall'1,5% in misura fissa annua e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Secondo principi risultanti dai commi 6-9 dell’art.2120 c.c. questi può essere anticipato solo a determinati presupposti: a) Necessità di causali tipiche per l’anticipazione; b) Regola dell’una tantum: l’anticipazione è possibile una sola volta; c) Importo massimo di anticipazione (70%); d) Tetto minimo di anzianità lavorativa (8 anni di servizio); Tetto massimo di richieste che il datore può accordare (10% degli aventi diritto ogni anno; 4% del totale dei dipendenti).
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione, invitata a pronunciarsi dall’INPS, che riteneva che tale pratica snaturasse la natura del TFR (così come precisata dall’art.2120 c.c.) e che dunque l’erogazione impartita mensilmente dovesse essere giudicata di fatto una somma assimilabile alla retribuzione mensile con conseguente inclusione nell’imponibile previdenziale, ha avvallato la posizione dell’Istituto, chiarendo che tale erogazione del TFR non è compatibile con la sua natura di accantonamento annuale e che gli accordi collettivi o individuali fra datori e dipendenti - seppur salvaguardati - non possono superare il limite invalicabile dei principi alla base degli istituti legali.
In caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere l'intero importo del TFR, comprensivo degli interessi e della rivalutazione maturata fino al momento del pagamento.