Fisco

Iscrizione all’AIRE e fuoriuscita dal regime forfettario


Con la Risposta a interpello 9 giugno 2025, n. 149, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti circa la fuoriuscita dal regime forfettario nel caso in cui venga meno uno dei requisiti che consentono di beneficiare del menzionato regime di favore, ed afferma che l’uscita dal regime agevolato decorre dall’anno successivo all’evento che ha determinato la perdita del requisito della residenza, per cui non è necessario correggere le fatture già emesse.

L’interpello

Nel caso in esame, l’istante, un ingegnere italiano, aveva beneficiato del regime forfettario previsto dall'art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014. Nel corso del 2024, si è iscritto all'AIRE con decorrenza 15 maggio 2024, anche se la conferma dell'iscrizione è arrivata solo a febbraio 2025.

Essendo venuto meno uno dei requisiti che consente di beneficiare del predetto regime di favore (cioè essere residente in Italia), l'istante vorrebbe sapere se e con quali modalità dovrà correggere le fatture emesse, nel corso dell'anno 2024, senza applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto, nel rispetto del regime forfettario.

Secondo l'interpretazione prospettata dal contribuente, la perdita della residenza fiscale avrebbe dovuto comportare la rettifica della fatturazione per l'anno 2024.

Soluzione delle Entrate

Con la Risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia fornito una lettura differente da quella resa dal contribuente.

In particolare, con detta Risposta, le Entrate precisano che l’unica causa di cessazione ”immediata” del regime di favore è rappresentata dal superamento del limite di ricavi conseguiti per un importo superiore a 100.000 euro.

A tal fine si precisa che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, in possesso di determinati requisiti, applicano il regime forfettario se, nel contempo, nell'anno precedente (art. 1, comma 54, lett. a) e b), della legge n. 190/2014):

  1. hanno conseguito ricavi, ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 85.000;
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavori dipendenti e per collaboratori;

Si rammenta, inoltre, che l'adozione del regime forfetario consente oltre ad una tassazione sostitutiva agevolata del reddito imponibile, calcolato applicando ai ricavi e ai compensi un coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata, la semplificazione di alcuni adempimenti fiscali, tra cui, per quanto di interesse:

  • ai fini IVA, comporta l'esclusione dell'obbligo di rivalsa all'atto della fatturazione dei ricavi e dei compensi (comma 58);
  • ai fini delle imposte sui redditi, comporta che i ricavi e i compensi percepiti non sono soggetti alla ritenuta d'acconto (comma 67).

Con riferimento alle "cause ostative", qui di interesse, si prevede che non possono avvalersi del regime forfetario (art. 1, comma 57, lett. b), legge n. 190/2014) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

Ciò posto, l’Agenzia Entrate conclude affermando che, l’iscrizione all’AIRE con decorrenza 15 maggio 2024 e, quindi, il verificarsi della causa di esclusione prevista dal citato comma 57, lett. b), non abbia prodotto la fuoriuscita immediata (già dal periodo d’imposta 2024) dell’istante dal regime fiscale agevolato, sicché lo stesso, non transitando automaticamente al regime ordinario nel periodo d’imposta in cui si è verificata la causa di esclusione, non deve ”correggere”, come ipotizzato dallo stesso, le fatture già emesse, nel corso dell’anno 2024, senza applicazione dell’IVA e della ritenuta d’acconto.