Nessuna condanna per bancarotta fraudolenta all’imprenditore che affitta il ramo della società già in rovina
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20679 del 4 giugno 2025, chiarisce che non può essere condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale l’imprenditore che stipula un contratto di affitto di ramo d’azienda, quando la società è già in stato di fallimento.
Va accolto quindi il ricorso dell’imprenditore perché non può parlarsi di distrazione, se i beni non sono entrati a far parte del patrimonio di altra impresa.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la giurisprudenza di legittimità è, infatti, orientata nel ritenere che nella nozione di beni appartenenti al fallito rientrano solo le cose che abbiano effettivamente fatto ingresso nel patrimonio di quest'ultimo, concorrendo in tal modo a definire il contenuto della garanzia dei creditori.
Di conseguenza, non possono essere considerati oggetto delle condotte di bancarotta patrimoniale i beni che siano soltanto affidati al fallito, qualora il proprietario abbia conservato su di essi un credito di restituzione, come le cose date in locazione o comodato, trattandosi di beni sui quali il fallito vanta un possesso solo precario, che, tuttavia, possono essere coinvolti nella procedura fallimentare solo perché si trovano presso di lui al momento dell'apertura della procedura concorsuale, ma che non fanno parte del patrimonio della fallita, in quanto devono essere restituiti al proprietario.
Dunque, oggetto di distrazione possono essere solo i beni che fanno parte del patrimonio della fallita e la condotta incriminata ai sensi dell'art. 216 legge fall. può sussistere solo qualora si tratti di beni distaccati dal suddetto patrimonio.
Nel caso esaminato dalla Cassazione non si comprende se la corte di merito abbia ritenuto oggetto della contestata distrazione i beni ex se considerati, oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda e, dunque, mai entrati a far parte del patrimonio della fallita, oppure il diritto di godimento acquisito sugli stessi a seguito del detto contratto, rientrante in teoria nel patrimonio della società, ma scomparso a seguito della distrazione delle res che ne costituiscono il termine oggettivo.
Carente nella pronuncia, l'indicazione, necessaria ai fini dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, dell'esito di un confronto tra quanto contestato al medesimo e quanto emerso dall'istruttoria, così da rendere manifesto l'oggetto della distrazione, la sua compatibilità con l'imputazione, e inoltre l'effettivo valore del danno prodotto con il trasferimento.